Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 13-06-2011, n. 23678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15/06/2010 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 06/12/2006, con la quale il Tribunale in sede, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, aveva condannato S.E. alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro diciottomila di multa siccome dichiarato colpevole dei delitti di favoreggiamento della immigrazione clandestina, violenza sessuale in danno della cittadina straniera D.M., induzione alla prostituzione e lesioni volontarie in danno della stessa.

In motivazione la Corte territoriale – condividendo la motivazione del Tribunale – riteneva provata la responsabilità dell’imputato sulla base della dichiarazione precisa e dettagliata della parte offesa, che aveva trovato ulteriore riscontro sia nella dichiarazione del Maresciallo dei Carabinieri P., il quale aveva riferito di aver assistito alle minacce e alle pretese economiche nei confronti della parte offesa, sia nella certificazione medica rilasciata dall’ospedale dove la parte offesa era stata ricoverata per le lesioni subite.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per travisamento dei fatti. In particolare il difensore ha dedotto che la responsabilità dell’imputato non poteva essere desunta dalla sola dichiarazione della persona offesa e dal suo accompagnamento sul luogo del meretricio da parte dell’imputato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero il ricorrente non deduce vizi logico-giuridici della motivazione, ma propone censure dirette in parte alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate in sede di merito e in parte alla riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati nella sentenza impugnata. In particolare va rilevato che la deposizione della persona offesa, pur non potendo essere equiparata al testimone estraneo, può comunque costituire prova sufficiente per l’affermazione di responsabilità quando la sua dichiarazione sia ritenuta dai giudici di merito precisa, lineare e priva di contraddizioni. Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha specificato le ragioni per le quali la dichiarazione della persona offesa dovesse ritenersi pienamente credibile, ancorando il proprio giudizio anche a precisi riscontri (certificazione medica, dichiarazione del maresciallo P., accertamenti di p.g., ecc).

Pertanto – poichè la Corte di merito ha ancorato il proprio giudizio in ordine alla credibilità della testimone a logiche considerazioni non suscettibili di censura in questa sede -il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. seni n. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (Euro mille) a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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