Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-10-2011, n. 21487 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 giugno 2008 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione all’esecuzione della Banca nazionale del Lavoro nei confronti di T.G. sulle seguenti considerazioni: 1) la notifica dell’opposizione al domiciliatario della creditrice, avvocato Staniscia, avvenuta nel periodo in cui egli era sospeso dall’esercizio della professione per sanzione disciplinare, e perciò dichiarata nulla dalla Corte di appello che ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale, non essendo inesistente poteva esser rinnovata pur in presenza di un termine perentorio; conseguentemente l’eccezione di estinzione del giudizio per mancata notifica dell’opposizione nel termine perentorio di cui agli artt. 615, 617 c.p.c., era infondata; 2) l’eccezione di incompetenza per valore era tardiva perchè sollevata compiutamente in comparsa conclusionale, mentre era soltanto accennata nella comparsa di costituzione; la questione deve ritenersi definitivamente preclusa anche in considerazione che nessuna eccezione era stata sollevata dall’opposta in appello e la Corte di merito aveva rimesso pertanto le parti di fronte al Tribunale; 3) il pagamento del debito da parte di B.N.L., prima dell’inizio della procedura esecutiva e nel termine, per l’importo intimato, mediante assegno circolare consegnato al domicilio eletto dalla creditrice, aveva efficacia liberatoria dell’obbligazione in quanto l’eventuale mancato incasso dell’importo dipende dal comportamento dell’accipiens che decida di non convertirlo in moneta, ed il rifiuto di accettarlo, allo stato ingiustificato – e neppure provato – è contrario ai principi di buona fede e correttezza.

Ricorre per cassazione T.G. cui resiste la B.N.L. che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 618, 615, 617 c.p.c. e art. 291 c.p.c. error in procedendo" e conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la S.C. se nella fattispecie in esame in cui il creditore procedente aveva ottenuto l’annullamento – in sede di gravame – della sentenza emessa dal giudice dell’opposizione – nel procedimento di opposizione all’esecuzione introdotto dal debitore esecutato ed in cui il creditore opponente era rimasto contumace – per nullità della notificazione del ricorso in opposizione in violazione dell’art. 139 c.p.c., poteva il giudice dell’opposizione adito con atto di riassunzione del debitore – opponente, a seguito di sentenza di nullità emessa in sede di gravame, rigettare l’eccezione di decadenza dal diritto di proporre l’opposizione ed inammissibilità della stessa rilevando una intervenuta sanatoria della notificazione nulla del ricorso in opposizione".

Il motivo è infondato.

Ed invero dalla sentenza impugnata non emerge se il ricorso in opposizione della B.N.L. è stato nuovamente notificato – il 26 ottobre 2006 – all’avv. T. nel termine assegnato dal giudice di primo grado in sede di rinvio a cui a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., il giudice di appello aveva rimesso le parti, e per l’udienza fissata dal medesimo, ovvero se la parte (B.N.L.) ha provveduto in tal senso di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 cod. proc. civ., comma 1, per rinnovare la notifica del ricorso. In ogni caso tuttavia il rigetto dell’eccezione di estinzione è conforme a diritto poichè nei procedimenti contenziosi, che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione – come per le opposizioni di cui è causa (Cass., 24809/2008) – il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validità della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell’art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della "vocatio in ius", da attuare mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza. Ne consegue che il rinnovo della notifica del ricorso sana con effetto ex tunc i vizi dell’originaria notifica senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine originariamente assegnato dal primo giudice se esso non era ancora scaduto al momento della notifica nulla se è rispettato il nuovo termine assegnato dal giudice a cui la causa è stata rimessa ovvero sono stati rispettati i termini a comparire se nessuna fissazione della nuova udienza vi è stata.

2.-. Con il secondo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 34 e 38 c.p.c." e conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la S.C. se nella fattispecie in esame in cui l’opponente nel giudizio di opposizione all’esecuzione, aveva chiaramente manifestato, nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione, la volontà di ottenere una pronuncia sulla competenza per valore del giudice adito, ribadendo tale eccezione anche nella comparsa conclusionale, poteva quest’ultimo rigettare l’eccezione di incompetenza ritenendo che la sola manifestazione della volontà di contestare la competenza del giudice adito, formulata in sede di comparsa di costituzione, non era sufficiente ad integrare un’eccezione di incompetenza per valore".

Il motivo è inammissibile perchè non censura la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui la questione sulla competenza era "definitivamente preclusa anche in considerazione che nessuna eccezione era stata sollevata dall’opposta in appello e la Corte di merito aveva rimesso pertanto le parti di fronte al Tribunale". 3.- Con il terzo motivo deduce: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1277, 1182 c.c., art. 2697 c.c." e conclude con il seguente quesito di diritto: "Dica la S.C. se nella fattispecie in esame in cui parte debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione deducendo di avere estinto l’obbligazione portata dal precetto, prima della notificazione del pignoramento e tramite la consegna di un assegno circolare, poteva il giudice di merito ritenere illegittima la procedura esecutiva attribuendo efficacia estintiva alla sola consegna dell’assegno circolare senza la prova o U deduzione da parte dell’opposto dell’avvenuta disponibilità giuridica del danaro, da parte del creditore, prima della notificazione dell’opposizione".

La censura è inammissibile per mancanza di correlazione della ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui l’eventuale mancato incasso dell’importo dipende dal comportamento dell’accipiens che decida di non convertirlo in moneta, ed il rifiuto di accettarlo, allo stato ingiustificato – e neppure provato – è contrario ai principi di buona fede e correttezza.

Concludendo il ricorso va respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione pari ad Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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