Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23709 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riunione in continuazione avanzata da S. F. in relazione a 7 sentenze di condanna per reati contro il patrimonio, osservando che i fatti erano stati commessi in un arco di ben 10 anni e non erano ravvisabili elementi che provassero la sussistenza della unicità del disegno criminoso.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva omessa motivazione in quanto, da un lato non era stata chiesta la riunione in continuazione tra tutte le sentenze ma tra fatti inerenti due gruppi di condanne tra loro ravvicinati e omogenei, e comunque era stato chiesto di valutare tra gli elementi previsti dalla legge anche lo stato di tossicodipendenza, mentre nessun accenno vi era nella decisione impugnata.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la decisione annullata con rinvio affinchè il giudice dell’esecuzioni ottemperi all’obbligo di motivazione in relazione a tutte le istanze avanzate dal ricorrente e quindi valuti le sentenze e si pronunci sulla possibilità di ritenere la continuazione frazionata tra gruppi di sentenze per reati omogenei e comunque valuti l’elemento indicato dal ricorrente dello stato di tossicodipendenza.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Busto Arsizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *