Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23708 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da G.C. volta al riconoscimento della continuazione tra 3 sentenze di condanna per violazione in materia di armi e per stupefacenti ritenendo le condotte criminose espressione di una sistematica condotta di vita delinquenziale.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto il giudice aveva omesso ogni esame delle decisioni di condanna ed aveva utilizzato affermazioni apodittiche prive di relazione con il caso concreto.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la decisione annullata con rinvio in quanto il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di motivare la propria decisione facendo riferimento in concreto agli elementi che emergono dalle sentenze in relazione alle quali viene chiesta la continuazione, esaminando i reati contestati e spiegando il motivo per il quale non è ravvisatole l’unitarietà del disegno criminoso.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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