Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le istanze presentate da C.C. volte ad ottenere la detenzione domiciliare, l’affidamento in prova e la semilibertà osservando che i fatti per i quali doveva scontare la pena erano particolarmente gravi, aveva numerosi precedenti, era soggetto pericoloso tanto che era risultato destinatario di avviso orale ed era ben inserito in ambienti malavitosi, con la conseguenza che le misure richieste non erano idonee a contenere la sua persistente e spiccata inclinazione a delinquere.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:

– contraddittorietà e illogicità della motivazione che aveva fondato il rigetto sulla gravità del reato e sulla sua pericolosità, in modo apodittico, senza considerare quanto contenuto nella sentenza di condanna, dalla quale emergeva che gli era stato inflitto il minimo della pena, e dal certificato penale dal quale emergeva che aveva un unico precedente per fatti del 1995, mentre i precedenti per contrabbando risultavano puniti solo con la pena della multa;

parimenti apodittico era il riferimento alle informazioni di polizia che fondavano l’avviso orale sui medesimi elementi sopra indicati, mentre ogni riferimento a collegamenti con la criminalità era privo di riscontri e così complessivamente il giudizio sulla sua pericolosità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto richiede di effettuare una diversa valutazione dei medesimi elementi già sottoposti al vaglio del giudice di merito il quale ha ritenuto con motivazione logica e congrua che non sussistessero le condizioni per concedere le misure alternative in quanto si trattava di un soggetto dedito a violare la legge e privo di una effettiva volontà di risocializzazione; dai documenti allegati al ricorso emerge inoltre che l’offerta di lavoro non appariva idonea a consentire detta risocializzazione per la personalità del datore di lavoro a sua volta gravato da vari precedenti.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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