T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-06-2011, n. 5253

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette la società ricorrente che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del 5.2.2009 ha dettato le modalità di attuazione della procedura negoziale per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni, finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica, di cui alla legge n. 46/1982.

Espone, ancora, di avere presentato in data 10 giugno 2010 domanda di accesso alla procedura negoziale di cui si tratta, allegando la proposta di esecuzione del progetto di innovazione tecnologica denominato "Linea prototipale per la produzione del Cds/cdte Moduli PV".

Con il ricorso in epigrafe impugna la nota in data 30 giugno 2010 con cui l’istanza di cui sopra è stata restituita, in quanto non suscettibile di accoglimento ai sensi del decreto in data 28 maggio 2010, pubblicato su G.U. dell’8 giugno 2010, pure impugnato, con cui è stata disposta la sospensione della presentazione delle domande a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso provvedimento.

Ritenendo l’illegittimità degli impugnati provvedimenti ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione del d. m. 5/2/2009; difetto di presupposto, difetto di istruttoria e/o di motivazione; sviamento di potere.

La direttiva direttoriale del 28 maggio 2010 è illegittima in quanto si pone in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 46/1982 e dal d. m. 5/2/2009.

2) Violazione e/o falsa applicazione del d. m. 5/2/2009 in relazione all’art. 4quater della legge 241/1990; difetto di presupposto e/o di istruttoria, difetto di motivazione.

La direttiva direttoriale del 28 maggio 2010, laddove dispone la sospensione della presentazione delle domande in conflitto con il d. m. 5/2/2009, è illegittima in quanto si pone in contrasto con l’art. 4quater della legge 241/1990, atteso che la sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo è consentita solo da gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, e deve essere adottata dallo stesso organo che ha emanato l’atto sospeso, presupposti questi tutti mancanti nel caso che ne occupa.

3) Violazione del d. m. 5/2/2009 e, in subordine, anche della direttiva 28/5/2010; difetto di presupposto, di istruttoria e/o di motivazione.

E’ illegittimo il rigetto della istanza della ricorrente, atteso che la direttiva del 28 maggio 2010 consente di ritenere la stessa improcedibile, ma non anche di respingerla nel merito, procedendo alla definitiva restituzione.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti motivi di ricorso, l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero dello sviluppo economico per resistere al ricorso avversario, senza, peraltro senza spiegare difese scritte o depositare documenti.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, fissata ai sensi dell’art. 55, c.p.a., con l’ordinanza n. 4435/2010 dell’8 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Oggetto di controversia è la legittimità del decreto direttoriale del 28 maggio 2010 con cui è stata disposta la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica tramite procedura negoziale di cui al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica e del provvedimento con cui, in applicazione del primo, sono state restituite alla società ricorrente le istanze di accesso al detto Fondo, non suscettibili di accoglimento in quanto presentate oltre il termine ivi indicato.

Il ricorso è fondato.

Le agevolazioni in controversia si inquadrano nell’ambito degli interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale, recati con la legge n. 46 del 1982, ed in particolare di quelli relativi al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica in relazione ai programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.

I principi regolanti i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive sono stati introdotti con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che, per i fini di interesse nella presente controversia, ha stabilito all’art. 2, comma 3, che: "I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."; all’art. 3, comma 1, che gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale; all’art. 6, comma 2, che nell’ambito di quest’ultima, il soggetto competente per l’attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l’attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

In coerenza con tali coordinate normative è stato emanato il decreto ministeriale 5 febbraio 2009, con cui sono state individuate le modalità di attuazione delle procedure negoziali nell’ambito del fondo per l’innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982.

In particolare, ai sensi dell’art. 4, richiamato d. m. 5 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, ne comunica l’esito "verificata la compatibilità della stessa con le risorse finanziarie disponibili".

Il decreto ministeriale 14 dicembre 2009, emanato ad integrazione e modifica dei d. m. 5 febbraio e 29 luglio 2009, indica, all’art. 6, le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla procedura negoziale e, al comma 4, specifica che il Ministero esamina i progetti, "verificando preliminarmente la disponibilità delle risorse finanziate richieste dal progetto e la coerenza con gli indirizzi del Ministro in materia di innovazione tecnologica."

In tale contesto si inserisce il decreto direttoriale 28/5/2010, in impugnativa, con cui l’ufficio competente ad esaminare le istanze per le agevolazioni di che si tratta ha dato atto che le domande pervenute alla stessa data ed il complessivo finanziamento con le stesse richiesto, superano le risorse disponibili, sospendendo la presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2, del d. m. 14 dicembre 2009, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e rinviando a successivo provvedimento l’eventuale riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui si tratta, ove individuate le risorse disponibili.

Ritiene il Collegio che se non può ritenersi illogica, in assoluto, la determinazione dell’Amministrazione di "soprassedere" all’esame di nuove ulteriori istanze, stante l’incapienza economica, elemento questo che potrebbe riverberarsi negativamente in fase valutativa delle stesse, alla stregua di quanto previsto con la normativa sopra richiamata, deve essere tuttavia tenuto in conto che appare, invece, abnorme il disposto non accoglimento delle istanze presentate successivamente ad un termine fissato, peraltro, intempestivamente, siccome intervenuto quando già il valore nominale delle agevolazioni in relazione alle istanze precedentemente presentate superava il plafond disponibile.

Peraltro, emerge dalle premesse del decreto direttoriale in esame che l’ufficio competente ha dato atto non solo dell’elevato numero di istanze di accesso pervenute e del complessivo finanziamento richiesto, superiore alle risorse in quel momento disponibili, ma ha anche specificato che per tali istanze di accesso non era stata ancora conclusa la valutazione di ammissibilità dei progetti stessi.

E’ illegittimo, allora, il provvedimento impugnato, in quanto intervenuto quanto ancora non era stata effettuata la quantificazione dei progetti meritevoli di finanziamento e l’individuazione in concreto, e non solo nominale, dei fabbisogni necessari per il soddisfacimento della domande ammesse alla fase di negoziazione.

Come sopra rilevato, l’art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 123/1998, se da un lato sancisce il diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall’altro, impone al competente ufficio di comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e di restituire agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese.

Pertanto, le istanze non possono essere respinte in assenza di una compiuta valutazione dei progetti presentati, da cui solo può evincersi l’effettivo esaurimento dei fondi disponibili, ove tutti fossero ritenuti meritevoli di positivo apprezzamento.

E’ illegittima, pertanto, la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di accesso alla agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale in quanto intervenuta quando ancora non si erano esaurite le risorse a tali fini stanziate, come invece richiesto dalla normativa di settore.

Alla illegittimità dell’atto presupposto, accede, per altrettanto, l’illegittimità del provvedimento adottato in applicazione del primo.

Alla stregua delle superiori il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, della nota in data 30 giugno 2010 e del decreto direttoriale in data 28 maggio 2010, con lo stesso impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate nella somma di Euro. 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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