T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-06-2011, n. 5251 indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, sottufficiali dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell’Esercito Italiano, collocati in quiescenza dopo il 23/03/1983, hanno percepito l’indennità di buonuscita senza il computo dell’indennità prevista dall’art. 1, legge n. 78/1983.

Ritenendo la natura retributiva della predetta indennità, lamentano la mancata inclusione della stessa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, denunciando i seguenti profili di illegittimità: violazione dell’art. 38, d.P.R. n. 1032/1973; dell’art. 1, legge 78/1983; degli artt. 3, 36 e 97 della Cost. e dei principi generali; eccesso di potere.

Concludono chiedendo, in accoglimento dei sopra esposti mezzi di censura, la declaratoria del diritto al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dell’indennità di impiego operativo ex art. 1, legge 78/1983, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all’effettivo pagamento.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero della Difesa, senza peraltro spiegare scritti difensivi.

Non si è, invece, costituito il pure intimato INPDAP, peraltro succeduto al pure intimato ENPAS, in forza del d. lgs. 30 giugno 1994, 479.

Alla pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Il Collegio deve rilevare, in via preliminare, che la segreteria della Sezione, trattandosi di ricorso ultra quinquennale, aveva notificato ai ricorrenti l’apposito avviso di cui all’art. 9, legge 205/2001, in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti medesime entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso. Preso atto che a tale istanza hanno risposto nei termini indicati solo taluni dei ricorrenti, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato perento nei confronti dei sigg. A.S., A.G., A.M., A.A., A.M., A.F., A.R., B.S., B.A., B.F., B.L., B.G., C.S., C.R., C.V., C.V., C.A., C.D., C.G., C.D., C.L., C.G.C., C.S., C.L.A., D.L., D.C.L., D.F.B., D.F.G., D.L.D., D.C.B., D.S.L., D.B.G., E.A., eredi di E.L., E.F. e E.M. eredi di E.L., F.S., F.M., F.F., F.S., G.F., G.R., G.G., G.F., G.C., G.G., L.A., L.M., M.A., M.F., M.P., M.G., N.L., P.G., P.R., P.E., P.P.A., P.N., P.A., P.C., R.V., R.G., S.Z., S.F., T.G., V.A., che non hanno presentato nuova domanda di fissazione. Deve pure darsi atto che ha prodotto nuova istanza di fissazione di udienza il sig. M.M., che però è estraneo al processo.

Oggetto del ricorso è dunque la pretesa all’inclusione, nella indennità di buonuscita, delle indennità di impiego operativo previste dalla legge 23/3/1983, n. 78.

Assumono i ricorrenti che dette indennità, come si evince dall’art. 1 della legge n. 78/83, costituiscono parte integrante della retribuzione, configurandosi quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, concorrendo dunque alla determinazione della base contributiva dell’indennità di buonuscita, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 3 e 38 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1032.

La tesi non ha pregio.

Il consolidato indirizzo giurisprudenziale, a partire dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato, è nel senso che, per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale dello stesso (natura retributiva o meno), ma il dato formale, e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.

Con riferimento all’indennità di impiego operativo di cui all’art. 2 della legge n. 78/83, a favore del Personale delle Forze armate, nessuna disposizione di legge (ed in particolare l’art. 38 del d.P.R. n. 1032/73) stabilisce la computabilità ai fini dell’indennità di buonuscita (in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 21/5/1996, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 17/9/1996, n. 18).

Occorre ancora precisare che l’indennità di impiego operativo non rientra nella locuzione "stipendio", la quale, nel pubblico impiego, va intesa, in linea di massima, come paga tabellare, e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa (così, ancora, Cons. Stato, Ad. Plen., 17/9/1996, n. 18, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 3/9/2003, n. 4887).

Tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi con riferimento al caso che ne occupa, ha evidenziato che la legge ha tassativamente previsto quali siano gli emolumenti da computare ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, e tra questi (emolumenti) non ha incluso l’indennità introdotta dalla legge n. 78/83, la quale non è riconducibile allo stipendio (in termini, ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2009 n. 40; 01 ottobre 2008, n. 4734; 16 aprile 2003).

Va aggiunto come la stessa Corte costituzionale, con sentenza 27/6/1995, n. 278, ha osservato che il mancato computo della indennità in esame nel calcolo dell’indennità di buonuscita non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento, sebbene pensionabile, debba necessariamente essere incluso nel trattamento di fine servizio.

In conclusione, dopo la sentenza n. 278/95 della Corte costituzionale, ed in conformità delle decisioni dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 4 e n. 18 del 1996, con cui è stato affermato il principio secondo cui deve considerarsi tassativo l’elenco delle voci retributive che, in base all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/73, concorrono a formare la base contributiva per l’indennità di buonuscita, in aggiunta a quelle tabellari, deve essere escluso che l’indennità di impiego operativo corrisposta ai militari in attività di servizio possa essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Deve essere aggiunto che il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la riprospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032/73 e della legge n. 78/83, nella parte in cui non consentono l’inclusione dell’indennità di impiego operativo nell’indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P. (Cons. Stato, Sez. VI, 30/5/2003, n. 2981 e 5/6/2003, n. 3125).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato perento con riferimento ai ricorrenti: A.S., A.G., A.M., A.A., A.M., A.F., A.R., B.S., B.A., B.F., B.L., B.G., C.S., C.R., C.V., C.V., C.A., C.D., C.G., C.D., C.L., C.G.C., C.S., C.L.A., D.L., D.C.L., D.F.B., D.F.G., D.L.D., D.C.B., D.S.L., D.B.G., E.A., eredi di E.L., E.F. e E.M. eredi di E.L., F.S., F.M., F.F., F.S., G.F., G.R., G.G., G.F., G.C., G.G., L.A., L.M., M.A., M.F., M.P., M.G., N.L., P.G., P.R., P.E., P.P.A., P.N., P.A., P.C., R.V., R.G., S.Z., S.F., T.G., V.A.; deve essere respinto con riferimento agli altri ricorrenti che hanno riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 9, legge 205/2001.

La natura e vetustà della controversia sono cause sufficienti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara estinto, ed in parte, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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