Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23704

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uratore Generale nella persona del Cons. Dott. SALVI chiedeva il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello presentato da R. A., quale terzo interveniente, avverso il decreto con il quale era stata applicata a D.D. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed era stata disposta la confisca dei suoi beni.

Rilevava che R., cognato del proposto, aveva sostenuto di essere l’effettivo proprietario di uno dei beni sequestrati, cioè il fondo rustico.

La corte osservava che il bene era nella disponibilità del proposto, essendo intestato alla moglie che non aveva alcuna fonte lecita di guadagno e che era del tutto irrilevante che lo coltivasse il R..

Avverso il provvedimento presentava ricorso il terzo interessato con atto sottoscritto personalmente.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto l’atto originario risulta sottoscritto esclusivamente dalla parte e non da un difensore abilitato e, pertanto, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. non è consentito.

Solo l’imputato ha la facoltà di presentare personalmente l’atto di ricorso e non il terzo interessato al procedimento (Sez. 3^, 4 ottobre 2006 n. 37278, rv. 235029; Sez. 4^, 4 marzo 2008 n. 17645, rv. 240215).

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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