Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 13-06-2011, n. 23703 archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Trento ordinava al P.M. di esercitare l’azione penale nei confronti di F.C. per il delitto di tentato omicidio con decreto in calce alla nuova richiesta di archiviazione presentata dal P.M. dopo l’espletamento di indagini, imposte a seguito di opposizione della persona offesa.

Avverso tale provvedimento presentava ricorso l’imputato osservando che la decisione delle S.U. 27 maggio 2010 n 23909, rv. 247124, avrebbe stabilito l’obbligatorietà della nuova fissazione di udienza, nel contraddittorio delle parti, qualora, a seguito di una prima opposizione, fosse stata nuovamente presentata richiesta di archiviazione non accolta dal GIP. Osservava che dal testo della decisione emergeva che in tal caso il giudice poteva provvedere per decreto solo se non vi era nuova opposizione o se questa era inammissibile, mentre la garanzia del contraddittorio assumeva rilievo se funzionale alla prospettiva dell’esercizio dell’azione penale.

Presentava poi una memoria con la quale deduceva l’abnormità dell’ordinanza avendo stabilito la formulazione coatta dell’imputazione senza fissare udienza, e quindi al di fuori della struttura procedimentale prevista dall’ordinamento; trattavasi infatti di provvedimento non altrimenti impugnabile e affetto da un vizio non previsto come causa di nullità o di inutilizzabilità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perchè proposto avverso provvedimento non ricorribile ai sensi dell’art. 409 c.p.p. che al comma 6 stabilisce che è ricorribile per cassazione solo l’ordinanza di archiviazione (Sez. 1^, 12 maggio 2010 n. 21060, rv. 247577).

La decisione delle Sezioni Unite ricordata dal ricorrente si occupa di altra questione di diritto e cioè se dopo l’espletamento delle indagini disposte a seguito di accoglimento dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, vi sia o meno un obbligo di fissare nuova udienza, qualora venga ripresentata richiesta di archiviazione e risponde che tale obbligo esiste solo se viene presentata una nuova opposizione e se questa non è inammissibile, altrimenti può provvedere con decreto.

La decisione si occupa del caso in cui il decreto emesso sia di archiviazione, ovviamente, essendo l’unico ricorribile in cassazione e non del caso in cui il decreto abbia invece ad oggetto l’obbligo di formulare l’imputazione.

Nel caso di specie di fronte ad una nuova richiesta di archiviazione, era stata presentata opposizione fondata e quindi teoricamente vi sarebbero state le condizioni per fissare l’udienza ma tale obbligo sussisteva solo se il Gip avesse ritenuto di archiviare e non invece di accogliere.

Infatti in tale ultimo caso le garanzie della difesa dell’imputato potranno svolgersi nel corso di tutte le fasi successive, dall’udienza preliminare in poi e quindi l’ordinamento non ha previsto lo strumento dell’impugnazione di tale decreto.

Non sussiste alcuna abnormità della decisione essendo perfettamente conforme ai tipi di provvedimenti che possono essere assunti dal Gip a seguito della presentazione della richiesta di archiviazione.

Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa ben potendosi l’indagato difendersi in sede di udienza preliminare.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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