T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 1534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 31 luglio 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica ed ha chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, essendo lo stesso viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 26 agosto 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, "rilevato che il Giudice di Pace, in relazione al medesimo incidente stradale per cui è stata disposta la revisione della patente, ha disposto (con ordinanza del 7 febbraio 2009) la sospensione del provvedimento di sospensione della patente per giorni 90; rilevato, altresì, che la decisione del ricorso avverso il verbale di contravvenzione è prevista per l’udienza del 6 ottobre 2009 (cfr. verbale in atti), ritenuto opportuno sospendere il provvedimento impugnato sino alla definizione del giudizio civile di primo grado", ha accolto la domanda cautelare di sospensione.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa all’odierna udienza pubblica del 26 maggio 2011.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. In termini generali, ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura ampiamente discrezionale, costituendo esercizio di un potere cautelare esercitato a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza nella circolazione stradale, deve comunque essere correlato alla sussistenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l’idoneità tecnica del destinatario alla guida ed, inoltre, pur se volto per sua natura a garantire la sicurezza della circolazione, non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, la sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della motorizzazione civile ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 c.d.s. non esime la predetta Autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati (Consiglio Stato, sez. VI, 09 aprile 2009, n. 2189).

2.2. Nel caso di specie, il provvedimento di revisione è motivato in ragione del fatto che il giorno 9 dicembre 2008, in località "Groppello Cairoli", in prossimità di attraversamento pedonale, il ricorrente non avrebbe dato la precedenza ad un pedone intento ad attraversare, causandone il ferimento.

3. Venendo ai motivi di ricorso, il ricorrente lamentava la pendenza, innanzi al Giudice di Pace, di giudizio avente per oggetto i medesimi fatti che avevano originato il provvedimento di revisione; la mancanza di ogni elemento a sostegno della sussistenza della violazione dell’obbligo di dare la precedenza contestatagli (essendo, a suo dire, l’impatto stato conseguenza di un improvviso attraversamento della carreggiata da parte del pedone); l’insufficiente motivazione circa il preteso venir meno dei requisiti di idoneità alla guida in conseguenza delle contestazioni mossegli.

3.1. Orbene, premesso che quello impugnato non è provvedimento sanzionatorio ma un atto precauzionale nell’interesse pubblico e della salute dello stesso ricorrente a cui si impone semplicemente di sottoporsi ad esame di idoneità tecnica, la valutazione discrezionale della pubblica amministrazione appare al Collegio ragionevole e congruamente motivata (sia pure in sintesi): la misura, infatti, è stata adottata in conseguenza di una condotta, ovvero la mancata precedenza data ad un pedone in fase di attraversamento, che non solo è stata obiettivamente accertata (come si dirà nel punto successivo), ma soprattutto appare espressione, in base ad elementi sintomatici, della possibile perdita dei requisiti di attenzione, prontezza e prudenza prescritti per il rilascio della patente di guida.

3.2. Lo svolgimento dei fatti imputati al ricorrente è stato confermato dal Giudice di Pace (cfr. sentenza del 9 ottobre 2009 in atti), il quale ha rigettato il ricorso del ricorrente avverso il verbale di accertamento, che era valso al ricorrente la sospensione e la disposta revisione della patente. Secondo il giudicante, la ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente sarebbe risultata del tutto contraddetta dalle risultanze istruttorie, le quali avrebbero per contro confermato la commissione della condotta contestatagli nei termini riportati nel verbale impugnato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma; ai fini della liquidazione, il Collegio deve doverosamente considerare che la difesa erariale si è costituita con memoria di mero stile.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 250,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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