T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 1533

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 26 ottobre 2010, il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 29 luglio 2010, notificato in data 23 agosto 2010, con cui è stata disposta la sua esclusione dallo scrutinio, riferito all’anno 2009, per la promozione alla qualifica superiore di agente scelto della polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 205 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, secondo cui non sono ammessi agli scrutini promozione gli impiegati che nell’ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al buono.

1.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 aprile 2011, il ricorrente ha impugnato analogo provvedimento riferito all’anno 2010, avente la medesima motivazione.

1.2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso deve essere respinto.

2.1. I citati provvedimenti di mancata promozione sono stati entrambi impugnati non per vizi propri bensì per illegittimità che si assume derivante dalla prodromica valutazione di "mediocre", attribuita al ricorrente nel rapporto informativo per l’anno 2007; valutazione per la quale pendeva giudizio dinanzi a questo Tribunale Amministrativo (NRG. 1965/2008).

2.2. Sennonché con sentenza resa contestualmente alla definizione del presente giudizio, il predetto ricorso n. 1965/2008 è stato da questa Sezione, nella medesima composizione, respinto.

2.3. Irrimediabilmente, uguale sorte deve seguire il presente giudizio.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso e i connessi motivi aggiunti;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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