T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 1532 forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 23 settembre 2008, il sig. I.V., Agente della Polizia di Stato, attualmente in servizio presso la Questura di Lodi, ha impugnato il rapporto informativo per l’anno 2007, chiedendo al Tribunale di disporne l’annullamento, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni esposte nel prosieguo.

2.1. Preliminarmente, occorre precisare che, nel rapporto informativo impugnato, il compilatore ha attribuito punti "1", pari ad "insoddisfacente", nei seguenti parametri di valutazione: D2 (assiduità e disponibilità dimostrate); D3 (qualità dei rapporti all’interno dell’amministrazione); E2 (qualità morali e di carattere); E4 (senso del dovere); A5 (rendimento complessivo, raggiungimento dei risultati prefissati ed apporto concreto al buon andamento dell’ufficio). In particolare, il voto negativo negli anzidetti parametri, è stato motivato "per il comportamento tenuto durante il periodo di aggregazione sulla base della nota informativa". Con riguardo invece agli altri 10 parametri, il compilatore attribuito punti "2", pari a "positivo".

Sulla scorta dei punti assegnati dal compilatore, sulle cui valutazioni ha concordato l’organo competente all’attribuzione del giudizio complessivo (il Direttore della scuola allievi agenti di Trieste), il ricorrente ha visto attribuirsi il punteggio totale di 25 punti, cui corrisponde l’attribuzione del giudizio "mediocre".

3. Tanto premesso, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 62 d.p.r. 335/1982 e dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, sottolinea come la variazione rispetto ai giudizi riportati nelle schede valutative precedenti sia stata motivata esclusivamente con riferimento ad una nota informativa promanante dall’ufficio di Polizia di frontiera dell’aeroporto di Milano, Orio al Serio, relativamente al periodo in cui ricorrente era stato ivi aggregato; come ciò integri il difetto assoluto di motivazione e la figura sintomatica dell’eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, atteso che la nota in questione non si baserebbe su riscontri oggettivi, tanto è vero che quanto contestatogli non sarebbe stato seguito da nessuna censura, richiamo o altro provvedimento disciplinare per il lavoro svolto. Sostiene, altresì, l’illogicità del provvedimento derivante dal fatto che, nell’anno precedente (scheda valutativa dell’anno 2006), egli era stato definito soggetto "superiore alla media".

4. Ritiene il Collegio che tale ordine di censure, relative alla carenza di motivazione del giudizio complessivo ed ad altri profili di eccesso di potere, siano infondate.

4.1. Prima di procedere allo scrutinio, occorre premettere che i giudizi formulati dall’organo preposto con i rapporti informativi e le schede di valutazione sono caratterizzati, senza dubbio, da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente dal valutando; essi, pertanto, impingendo direttamente nel merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto. Se il giudizio complessivo espresso dal compilatore può essere estremamente sintetico, trovando una puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi analiticamente elencati nelle parti della scheda afferenti ai singoli aspetti, l’indicazione di specifici fatti commissivi ed omissivi è doverosa allorquando sia necessario per "sorreggere" in maniera trasparente il giudizio negativo sul modo con cui lo stesso ha esercitato le sue funzioni. Proprio nella specifica materia che ci occupa, l’individuazione della esatta natura ampiamente discrezionale del potere esercitato dall’Amministrazione nella compilazione delle schede valutative deve contemperarsi con la espressa previsione regolamentare (art. 62 d.p.r. 335/1982), secondo cui il giudizio complessivo deve essere motivato.

4.2. Tanto premesso, la valutazione operata dall’amministrazione è pienamente giustificata dalla nota, a firma del dirigente Cerini della Polizia di Stato, in cui si legge che il ricorrente, durante il periodo in valutazione prestato con incarichi di vigilanza a piedi, automontata e presso i controlli di sicurezza passeggeri bagagli a mano, si è dimostrato "poco disponibile, molto spesso assente, praticamente irreperibile, avrebbe dimostrato scarso attaccamento all’ufficio e scarso rendimento del complesso, scorretto e sleale anche con i pari grado durante la programmazione delle feste natalizie".

4.3. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la menzione di tale nota a supporto del giudizio conclusivo del rapporto integra quanto richiesto dalla citata circolare del Ministero dell’Interno (documento n. 7) del 23 dicembre 1998, secondo cui la motivazione deve essere circostanziata o corroborata da un supporto cartaceo: con tale espressione, la circolare fa espressamente riferimento non solo ad una sanzione disciplinare ma anche a "atti o dichiarazioni da cui si evincano le ragioni ed i presupposti della specifica negatività del dipendente".

4.4. Con riguardo alla asserita illogicità derivante dai giudizi pregressi, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale secondo cui i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo redatto nei confronti del personale militare possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita all’amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno, in relazione alle variabili esigenze dell’amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio relativo ad un dato anno e quelli espressi negli anni precedenti (ex multis, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 maggio 2010 n. 5939); fermo restando, ovviamente, l’obbligo, pienamente assolto nel caso di specie, di fornire adeguate giustificazioni ove si abbia una significativa variazione del punteggio; opinando diversamente, si avrebbe l’assurdo di "cristallizzare" la valutazione dell’amministrazione per gli anni successivi.

4.5. Circa, poi, i fatti posti a fondamento della variazione di giudizio, è perfettamente nella facoltà dell’amministrazione di prendere in considerazione vicende che, seppure irrilevanti sul piano disciplinare, offrano un dato oggettivo nella valutazione di discontinuità dell’impegno dimostrato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso;

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in Euro 800,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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