Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 13-05-2011) 13-06-2011, n. 23695 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 novembre 2010, il Tribunale del riesame di Potenza ha respinto l’appello proposto da C.M. avverso il provvedimento del 25 ottobre 2010, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Matera aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 (favoreggiamento illegale della permanenza in Italia di numerosi cittadini extracomunitari).

2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza nei confronti del C. di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascrittogli, consistiti nelle dichiarazioni rese, oltre che dall’avv. L.G., anche da taluni dei cittadini extracomunitari, dei quali il medesimo aveva favorito l’illegale permanenza in Italia.

4. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Potenza C. M. ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza di norme di legge e violazione del diritto di difesa a lui costituzionalmente riconosciuto.
Motivi della decisione

1. Con dichiarazione pervenuta il 2 maggio 2011 il ricorrente ha personalmente rinunciato al presente ricorso.

2. Nonostante tale rituale dichiarazione di rinuncia, ritiene il Collegio preferibile dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal C. per sopravvenuta carenza d’interesse, atteso che, dalla documentazione in atti, è emerso altresì che il ricorrente è stato scarcerato con sottoposizione ad obblighi.

3. Va pertanto ritenuto che il ricorrente non ha più interesse a coltivare il presente ricorso.

4. Il ricorso proposto da C.M. va quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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