T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 14-06-2011, n. 1061 Carenza di interesse sopravvenuta aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

elle parti costituite, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Gli odierni ricorrenti, la S.C.A. "Emilio Sereni", il sig. Claudio Galluzzi, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, la S.A. "I Pianacci" ed in proprio il sig. Sergio Pietracito, che di quest’ultima è legale rappresentante pro tempore, espongono di svolgere tutti attività agricola, soprattutto nell’ambito della cd. produzione biologica, all’interno del territorio della Comunità Montana del Mugello.

1.1. Con decreto n. 1100 del 12 marzo 2009 la Regione Toscana approvava il bando per le domande di contributi relative al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 20072013, Misura 214, Sottomisura 214. a ("Pagamenti agroambientali"). Il bando prevedeva, tra l’altro, che le domande di aiuti riconosciute ammissibili, ma non ammesse a contributo, per l’anno di riferimento, nei termini di approvazione della graduatoria delle domande finanziabili, sarebbero decadute.

1.2. Gli esponenti presentavano domanda per l’assegnazione delle relative risorse.

1.3. Con il decreto dirigenziale 21 settembre 2009 n. 196, l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) approvava, per la Comunità Montana del Mugello, la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l’anno 2009 in relazione alla suindicata Sottomisura 214.a, nonché l’elenco delle domande ammissibili, ma non ammesse a finanziamento. Le domande degli esponenti risultavano ricomprese in quest’ultimo elenco e, pertanto, escluse dalla graduatoria delle domande ammesse a finanziamento: ciò, in ragione dell’insufficienza delle risorse disponibili per la misura 214.a per la predetta Comunità Montana.

2. Avverso l’ora visto decreto dell’A.R.T.E.A. che ha escluso le loro domande dall’ambito di quelle ammesse al contributo, sono insorti gli esponenti, impugnandolo – unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali indicati in epigrafe (incluso il bando) – con il ricorso del pari indicato in epigrafe. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, degli atti impugnati, per i dedotti motivi di illegittimità.

2.1. Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo, in accordo con i ricorrenti, il rinvio della discussione dell’istanza cautelare, atteso l’avvio di un’istruttoria volta a valutare l’opportunità di un intervento in autotutela.

2.2. Successivamente, la Regione Toscana ha depositato una nota, datata 17 maggio 2010, con cui la Regione stessa dava indirizzi all’A.R.T.E.A. per procedere alla revisione della graduatoria, ed il decreto dirigenziale dell’A.R.T.E.A. n. 125 dell’11 giugno 2010, recante la predetta revisione, in base al quale le domande della S.A. "I Pianacci" e della S.C.A. "Emilio Sereni" sono state ammesse all’aiuto (a partire dal 2009). La Regione ha, pertanto, chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2.3.Con atto depositato il 7 luglio 2010, il ricorrente sig. Claudio Galluzzi, evidenziando che la sua domanda, a differenza di quelle degli altri ricorrenti, è rimasta esclusa dal finanziamento, pur dopo le modifiche e revisioni apportate alla graduatoria delle domande ammesse a contributo, ha rivolto istanza istruttoria affinché fossero acquisiti tutti gli atti idonei ad illustrare le modalità seguite dalla Regione e dall’Agenzia nel suesposto procedimento di revisione della graduatoria.

2.4. Con ordinanza presidenziale n. 3/2010 del 7 luglio 2010 l’istanza è stata accolta, disponendosi il conseguente incombente istruttorio. La Regione Toscana ha ottemperato con deposito eseguito il 22 luglio 2010.

3. In data 27 settembre 2010 il ricorrente sig. Galluzzi ha depositato motivi aggiunti di ricorso nei confronti del decreto dell’A.R.T.E.A. n. 125 dell’11 giugno 2010, nonché degli altri atti specificati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, per i dedotti motivi di illegittimità.

3.1. La Regione Toscana ha depositato il decreto dirigenziale dell’A.R.T.E.A. n. 158 del 10 agosto 2010, con il quale anche il sig. Galluzzi è stato ammesso a contributo sulla stessa misura per cinque anni, pur se a decorrere dal 2010, ed ha perciò insistito, con memoria difensiva, per la sopravvenuta carenza di interesse (oltre che, nel merito, per l’infondatezza del gravame).

3.2. Il ricorrente sig. Galluzzi, a sua volta, ha depositato memoria, insistendo per l’ammissibilità del gravame e, nel merito, per il suo accoglimento.

3.3. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato ulteriori memorie, ribadendo le rispettive tesi e difese.

3.4. All’udienza del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle posizioni delle ricorrenti S.C.A. "Emilio Sereni" e S.A. "I Pianacci", nonché del ricorrente sig. Sergio Pietracito (legale rappresentante della seconda società, che ha agito anche in proprio). Ciò per avere la P.A. accolto le rispettive domande di ammissione al contributo per l’anno 2009, per effetto del decreto dell’A.R.T.E.A. 11 giugno 2010, n. 125, recante revisione del precedente decreto 21 settembre 2009, n. 196, che, invece, le aveva escluse. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo), infatti, il giudice dichiara cessata la materia del contendere laddove, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Donde la differenza rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 104 cit.: infatti, mentre si ha sopravvenuta carenza di interesse per il sopravvenire di un nuovo provvedimento qualora quest’ultimo non soddisfi integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. ed amministrato, si parla di cessazione della materia del contendere quando il successivo operato della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1413).

4.1. Orbene, nel caso di specie è indubbio che il suindicato decreto dell’A.R.T.E.A. n. 125 dell’11 giugno 2010 sia integralmente satisfattivo delle pretese fatte valere in giudizio dai ricorrenti appena elencati (la S.C.A. "Emilio Sereni", la S.A. "I Pianacci" ed il sig. Sergio Pietracito): in relazione a questi ultimi, perciò, al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna della P.A. alla rifusione delle spese processuali, sulla base del principio della soccombenza virtuale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 maggio 2009, n. 1372).

5. A conclusioni diverse deve pervenirsi per il ricorrente sig. Claudio Galluzzi, il quale, anche dopo l’adozione del decreto dirigenziale dell’A.R.T.E.A. n. 158 del 10 agosto 2010, che ha accolto la sua domanda di finanziamento per il 2010, non ha visto integralmente soddisfatte le proprie pretese. In questo modo, infatti, il sig. Galluzzi non beneficia di alcun finanziamento per il 2009, così perdendo un’annualità rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio, avente ad oggetto l’ammissione agli aiuti a decorrere, appunto, dal 2009. Ne discende l’infondatezza dell’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla difesa regionale, la quale trascura che, nonostante il finanziamento sia stato accordato al sig. Galluzzi per lo stesso numero di annualità e l’importo richiesto, il suo slittamento di un anno è già di per sé lesivo dell’interesse azionato dal predetto ricorrente: peraltro, tale lesione va ricondotta non già all’ora visto decreto dell’A.R.T.E.A. n. 158/2010, rimasto inoppugnato (che ammette a finanziamento la domanda del sig. Galluzzi per il 2010), bensì al decreto dell’A.R.T.E.A. n. 125/2010, gravato con i motivi aggiunti, che ha confermato l’esclusione del finanziamento per il 2009, già stabilita dal decreto n. 196/2009 (gravato con il ricorso originario e sostituito dal decreto n. 125/2010).

5.1. In riferimento alla posizione del sig. Galluzzi, pertanto, mentre il ricorso originario è divenuto improcedibile, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti (rectius, di cessazione della materia del contendere) formulata dalla difesa regionale. Tuttavia, come segnalato alle parti in sede di udienza pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010, per la verifica dell’integrità del contraddittorio è necessario controllare se l’importo da attribuire alla società Agriambiente Mugello sia stato determinato in Euro 147.701,76 (senza – lamenta il ricorrente – la decurtazione di Euro 19.980,00) ai soli fini del calcolo delle risorse da assegnare (con rinvio della predetta decurtazione alla fase della successiva liquidazione del contributo), ovvero ai fini della liquidazione del contributo stesso (da corrispondere, dunque, a detta società nel surriferito importo di Euro 147.701,76). In questa seconda evenienza, infatti, per la società Agriambiente Mugello verrebbe a porsi il problema dell’attribuibilità alla stessa della veste di controinteressato. Per questo verso, quindi, si deve disporre incombente istruttorio, onerando del relativo adempimento l’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) e la Regione Toscana ed assegnando per l’adempimento stesso (da eseguirsi mediante apposita relazione, che fornisca i richiesti chiarimenti) il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

6. Tanto premesso, ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene di dover emettere sentenza non definitiva con cui: a) definisce il giudizio, dichiarando la cessazione della materia del contendere, con condanna della P.A. alla rifusione delle spese, limitatamente alle ricorrenti S.C.A. "Emilio Sereni" e S.A. "I Pianacci", nonché al ricorrente sig. Sergio Pietracito. Relativamente alla posizione del sig. Claudio Galluzzi: b) dichiara improcedibile il ricorso originario; c) in ordine al ricorso per motivi aggiunti, dispone l’incombente istruttorio indicato al paragrafo precedente e fissa, per la prosecuzione della trattazione della causa, l’udienza pubblica del 20 dicembre 2011.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, così non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alle posizioni delle ricorrenti S.C.A. "Emilio Sereni" e S.A. "I Pianacci" e del ricorrente sig. Sergio Pietracito, condannando indivisamente la Regione Toscana e l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) a rifondere agli stessi le spese e gli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno dei ricorrenti, per complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), più gli accessori di legge;

b) con riferimento alla posizione del ricorrente sig. Claudio Galluzzi, dichiara l’improcedibilità del ricorso originario mentre, relativamente al ricorso per motivi aggiunti, ordina alla Regione Toscana ed all’A.R.T.E.A. di depositare presso la Cancelleria del Tribunale una relazione con i chiarimenti sul profilo indicato in motivazione (v. parag. 5.1), con ogni documento ritenuto utile, nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, rinviando la prosecuzione della trattazione della causa all’udienza pubblica del 20 dicembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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