Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23652 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Barcellona P.G.. sezione distaccata di Milazzo, con sentenza del 20/7/2010, ha dichiarato N.V., C. C.M. e S.I. colpevoli, in concorso, dei reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 e riconosciute le circostanze attenuanti e ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di Euro 2.000.00 di ammenda ciascuno.

Propone ricorso per Cassazione la S. personalmente, con i seguenti motivi:

– mancata attribuzione alla autorizzazione in sanatoria della efficacia estintiva del reato contestato ex D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95:

– errata quantificazione della pena, atteso che l’operato aumento per la continuazione non andava applicato, sia perchè trattasi di reato istantaneo, sia perchè la continuazione non è stata contestata in imputazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il primo motivo è manifestamente infondato, rilevato che il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie determina la estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e quindi, si riferisce solo alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria.

Ne deriva che la causa estintiva non è applicabile ad altri reati che hanno una oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di costruzioni in zona sismica o in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Cass. 20/5/05; n. 19256; Cass. 17/1/03, n. 2114; Cass. 26/9/02. n. 32146).

Fondata, di contro, si rivela la seconda censura avanzata, in quanto il decidente non poteva, in difetto di rituale contestazione della continuazione, ex art. 81 c.p., applicare il relativo aumento di pena pur essendo indicate in imputazione due fattispecie di reato, la omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 e la mancanza della autorizzazione per l’inizio degli stessi lavori, ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94.

Di talchè questa Corte ritiene di dovere annullare la impugnata decisione in punto di aumento di pena per la continuazione, eliminando dal trattamento sanzionatorio la somma di Euro 400,00 fissata a titolo di detto aumento.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione, aumento che elimina nella misura di Euro 400.00; rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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