Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21658 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 27 maggio 2008 la Corte d’appello di Palermo rigettava il ricorso di A.G., volto ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole dei processo da lui promosso dinanzi al Tar di Palermo.

Motivava che parte attrice del giudizio presupposto appariva A. R., persona diversa dall’attuale ricorrente; e che questi non aveva documentato l’errore materiale, a suo dire, commesso nell’indicazione del corretto nominativo nell’epigrafe e nel testo della sentenza.

Avverso il provvedimento, non notificato, A.G. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 3 luglio 2009.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgeva attività difensiva All’udienza del 22 settembre 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

E’ infondata la censura preliminare di rito – prospettata, peraltro, sotto il profilo erroneo della carenza di motivazione – con cui il ricorrente censura la statuizione di rigetto, anzichè di inammissibilità, riportata nel dispositivo del decreto impugnato, dal momento che si tratta comunque di rigetto processuale, legato al difetto della legitimatio ad causam dovuto all’apparente diversità soggettiva dell’attore nel giudizio amministrativo presupposto ( A.R.) rispetto alla parte ricorrente nel giudizio di equa riparazione ( A.G.): questione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo al diritto potestativo di ottenere una decisione di merito.

E’ giurisprudenza consolidata che la legitimatio ad causam sia da riscontrare tramite comparazione formale tra il paradigma giuridico astratto ed il soggetto della domanda o della resistenza in giudizio;

restando, quindi, questione distinta dalla titolarità del diritto controverso, avente natura di merito, soggetta alle ordinarie preclusioni processuali (Cass.,sez. 2, 27 giugno 2011, n. 14.177;

Cass. Sez. 1, 29 settembre 2006, n. 21.192).

Nella specie, la pronunzia reiettiva del ricorso di equa riparazione è fondata sull’oggettiva ed ingiustificata discrepanza dei nomi: a nulla rilevando la non contestazione dell’Amministrazione convenuta, di cui pure si da atto in motivazione.

Nè sussistevano i presupposti per la sospensione del processo in attesa della definizione del subprocedimento di correzione materiale dell’errore, non documentata prima della decisione della Corte d’appello di Roma che pure ne aveva rappresentato l’esigenza.

La predetta carenza di legittimazione permane ancora in questa sede, dal momento che l’ A. non ha fornito gli estremi dell’ordinanza di correzione che egli assume emessa nelle more; in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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