Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 21657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di ricorso della società Robert Ross s.p.a. il Tribunale di Pistoia dichiarava il fallimento della Società Cotonoro s.r.l..

Detta sentenza veniva impugnata dalla società dichiarata fallita dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, che, con sentenza del 27.11.2007, respingeva il gravame.

Avverso detta sentenza la società Cotorno s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli intimati Fallimento Cotonoro s.r.l. e società Robert Ross s.p.a. non hanno spiegato difese.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata "si limita ad affermare che l’indagine svolta dal Tribunale di Pistola è coerente con l’applicazione della L. Fall., art. 1 e art. 2424 cod. civ. ……..senza dire su quale motivo di diritto o ragionamento giuridico detta indagine sia condivisibile. Appare quindi evidente che la sentenza impugnata sia viziata da omessa motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, omissione consistente nel fatto che la Corte non ha minimamente spiegato per quale ragione o principio giuridico le due norme sopra ricordate siano in qualche modo da mettere in relazione tra di loro, essendo norme previste dall’ordinamento per regolare fattispecie assolutamente diverse, sia per quale ragione siano in qualche modo legate tra di loro, o la seconda sia da considerarsi un criterio ermeneutico valido per la prima".

Deduce altresì la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe completamente tralasciato di esaminare l’eccezione svolta dalla difesa della società ricorrente relativa all’errore commesso dal Tribunale di Pistoia quando ha preso in considerazione, per la valutazione dello status di imprenditore commerciale, i ricavi medi non degli ultimi anni – anno 2004, 2005 e 2006 – ma quelli degli anni 2003., 2004 e 2005.

Conclude la ricorrente il motivo di ricorso affermando di non essere tenuta a formulare alcun quesito di diritto e di ritenere di avere posto in rilievo l’errata considerazione e valutazione dei "fatti" posti a sostegno della domanda.

Il collegio osserva che con le censure su riportate la ricorrente non denuncia carenze o lacune nelle argomentazioni in fatto in cui sia incorso il giudice di merito, ma piuttosto ipotesi di violazione di legge, per cui avrebbe dovuto formulare in ordine a tali censure il quesito di diritto previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c..

Comunque nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, il che comporta, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, che il collegio condivide, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr. cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

La ricorrente ha omesso di ottemperare a questa disposizione.

Pertanto la ricorrente ha, comunque, violato il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna pronuncia sulle spese non essendosi controparte difesa in questa fase del giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *