Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23647

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 9.3.2010 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la sentenza del Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, con la quale V.M.S.G. era stato condannato alla pena di mesi 7 di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), artt. 93 e 95 (capo b), art. 94, comma 1 e art. 95 (capo c), art. 94, comma 4 e art. 95 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Rilevava la Corte territoriale, rinviando anche alla motivazione della sentenza di primo grado, che la responsabilità dell’imputato emergesse dalle risultanze processuali, per cui, potendo il processo essere definito allo stato degli atti, non era necessario disporre la richiesta integrazione istruttoria. L’opera, poi, non era condonabile, essendo stata la richiesta inoltrata tardivamente in data 24.10.2007. 2) Ricorre per cassazione il V., a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p. per la omessa assunzione dei testi S. e F., la cui testimonianza sarebbe stata decisiva in ordine al ruolo effettivo avuto dai ricorrente nella vicenda di cui alle contestazioni.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 191, 63 e 197 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese da M.B., risultando dagli atti indizi di reità a carico del predetto già nel momento in cui veniva assunto come teste. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 326 del 2003, avendo i giudici di merito ritenuto non condonabile l’opera, pur essendo stata l’istanza presentata tempestivamente in data 9 dicembre 2004.

Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, non comprovando gli atti processuali il ruolo attivo dell’imputato e non occorrendo, comunque, per le opere eseguite un preventivo titolo abilitativo.

Eccepisce, infine, la prescrizione, essendo stati i lavori eseguiti nel periodo aprile-maggio 2005. 3) Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sospensione dei processo in attesa della definizione della pratica di condono, non potendosi estendere gli effetti estintivi al coimputato che non abbia versato l’oblazione.

Il Tribunale fa riferimento, evidentemente, alla L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, secondo cui l’oblazione versata da uno dei comproprietari estingue il reato anche nei confronti degli altri ed al comma 5 del medesimo articolo in forza del quale i soggetti indicati nell’art. 6 diversi dal proprietario che intendono usufruire dei benefici penali debbono presentare autonoma istanza. Non tiene conto, però, che, per effetto della disposizione interpretativa dettata dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, art. 24, comma 1, il comma 2 della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 2, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell’oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui alla citata Legge, art. 31, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati.

E non c’è dubbio che il V.M. fosse un soggetto interessato (se non altro per la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale).

La Corte di Appello, avvedutasi evidentemente della erronea interpretazione della norma, concentra la sua attenzione sulla condonabilità oggettiva, evidenziando che l’opera non era condonabile, essendo stata la domanda presenta solo in data 24.10.2007. Ma cade in errore, essendo tale data quella della attestazione rilasciata dal Comune di Capizzi, in cui si da atto invece che la richiesta di condono era stata presentata in data 9 dicembre 2004, prot.n.8482 (fol. 44), e quindi tempestivamente. Il processo, quindi, andava quantomeno sospeso.

Nel frattempo è maturata la prescrizione anche per il reato più grave di cui al capo a (quella di anni 3 per i capi b, c, e d, era maturata già al momento della emissione della sentenza di appello, per cui anche sotto tale profilo il ricorso è fondato).

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disciplina previgente più favorevole, è infatti decorso alla data del 21.6.2010, essendo stati i reati accertati in data 21.12.2005 (in mancanza di contestazioni sul punto deve ritenersi cessata in tale data la permanenza dei reati medesimi).

Non ricorrono poi le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p., avendo i giudici di merito accertato, con motivazione immune da vizi logici, la responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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