T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 1001 Attività soggette a vigilanza sanitaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società ricorrente premette in fatto di gestire in forza di regolare autorizzazione un centro medico per la cura delle patologie psicofisiche e del sovrappeso.

In data 8 giugno 2005 i locali dell’ambulatorio venivano però fatti oggetto di un sopralluogo da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Treviso i quali dopo aver redatto il verbale di constatazione procedevano al sequestro amministrativo del centro medico avendo ravvisato la violazione dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sanitarie.

Avverso detto sequestro la ricorrente proponeva opposizione e il sindaco del Comune di Marcon né disponeva il dissequestro. Ciò nonostante il Comune di Marcon prendeva lo spunto per contestare alla società ricorrente la violazione della legge n. 1 del 1999 sull’attività di estetista. Di conseguenza l’amministrazione comunale con ordinanza 97/2005 ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma di euro 312.00 a titolo di sanzione per avere esercitato abusivamente l’attività di estetista consistente nell’esecuzione di saune e massaggi e quindi ordinava la chiusura della porzione del locale destinata a tali attività.

Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione degli articoli 1 e 12 della legge n. 1 del 1990 nonché degli articoli 1 e 8 della legge regionale del Veneto n. 29 del 27 novembre 1991.

Il Comune ha applicato malamente la legge n.1 del 1990 ritenendo che nella specie fossero svolte attività di estetista. Per contro i massaggi e le saune costituivano solo attività complementari rispetto alla principale attività medico curativa del centro. Tali attività allorquando vengono svolte in correlazione a prescrizioni mediche con finalità terapeutiche non possono considerarsi attività estetiche. Nei locali della società ricorrente si svolgono attività esclusivamente mediche volte alla prevenzione e alla terapia dell’obesità ed al sovrappeso.

2) Eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento.

Il Comune è stato sempre informato sulla tipologia e sulla natura dell’attività del centro e ha ritenuto di autorizzare l’esercizio sul presupposto che tutto fosse in regola per cui non si comprende perché ora assume un atteggiamento contraddittorio con i provvedimenti già rilasciati.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

All’odierna pubblica udienza la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con riguardo al primo motivo il Collegio rileva che dall’accertamento svolto dal NAS è risultato che l’attività in questione consisteva in massaggi e saune e che le tre clienti presenti nel centro al momento dell’ispezione svolgevano tali attività in difetto di prescrizioni mediche. E’ risultato inoltre che a presidiare tali attività vi fossero dipendenti in possesso della qualifica di estetiste.

Ora può convenirsi con la ricorrente che saune e massaggi possano ritenersi correlati anche a finalità di carattere terapeutico ma nella specie deve ritenersi assorbente il fatto che tale correlazione non poteva ritenersi sussistente proprio per il fatto che nessuna delle tre clienti, al momento dell’ispezione, effettuavano massaggi e saune in forza di puntuali prescrizioni mediche.

In disparte poi la circostanza che è stata la stessa rappresentante legale della società ricorrente ad ammettere al personale del NAS di Treviso che nella specie si svolgevano attività di carattere estetico.

In altre parole tali attività erano svolte in modo del tutto autonomo rispetto all’attività medica per cui le stesse non potevano non essere ritenute abusive e quindi necessitanti di autonoma e specifica autorizzazione.

In mancanza poi del nesso funzionale tra l’attività medico curativa e le attività di massaggi e saune, nessun rilievo in senso contrario può attribuirsi al fatto che queste ultime attività fossero espletate in un centro medico di dimagrimento; anzi proprio perché era un centro medico occorreva che le stesse fossero sorrette da puntuali prescrizioni mediche in funzione di una precisa finalità terapeutica.

Quanto rilevato consente di disattendere anche il secondo motivo posto che del tutto irrilevante deve ritenersi il fatto che fosse stato evidenziato, in sede di richiesta di autorizzazione, la presenza nel centro medico anche di una sauna e di un centro massaggi; è ciò perché, come detto, l’utilizzo delle suddette attività, non è in principio incompatibile con finalità terapeutiche ma il loro espletamento in un centro medico (autorizzato come tale) non può non presupporre necessariamente una prescrizione medica.

In forza delle svolte argomentazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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