Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23645

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sanremo, con sentenza del 28/10/09 dichiarava F.G. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perchè in qualità di concessionario di area di suolo pubblico e di committente dei lavori, autorizzato con permesso di costruire e realizzare un dehor stagionale, dal 6 agosto al 15 ottobre 2005, non ottemperava alle prescrizioni del detto permesso, continuando a mantenere in loco l’opera oltre il periodo prefissato; lo condannava alla pena di giorni 5 di arresto ed Euro 3.500 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in Euro 190 di ammenda, con ordine di demolizione del manufatto.

La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 4/5/2010, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il F. personalmente, con i seguenti motivi:

– vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del prevenuto e non corretta valutazione del provvedimento del Comune di Sanremo del 20/10/09.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa del tutto logica e corretta.

Dal vaglio di legittimità, cui è stata sottoposta la impugnata pronuncia, confermativa della responsabilità del prevenuto, già riconosciuta dal giudice di prime cure, emerge che i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione di colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ad esso ascritto, a seguito di una corretta valutazione delle emergenze istruttorie, puntualmente richiamate:

– l’ispettore S., della Polizia Municipale di Sanremo, ha dichiarato che nel 2006 il F. ha chiesto il permesso di mantenere in via permanente il dehor, ma gli è stato rilasciato il permesso stagionale, con specifica previsione che le strutture del manufatto non potevano comportare caratteristiche di permanenza.

Lo stesso ispettore ha precisato che la violazione è stata accertata il 3/11/05, mentre la relativa concessione a mantenere il manufatto de quo era scaduta il 15/10/05.

In conferente, pertanto, si rivela la censura mossa con il ricorso, secondo cui sarebbe palese l’erronea interprelazione da parte del giudice di merito del provvedimento emesso dal Comune di Sanremo, reso in data 2/10/09, perchè la affermazione di colpevolezza del F. si fonda su elementi che esulano dalla sussistenza o meno della corretta valutazione del citato atto: trattasi nella specie di autorizzazione a mantenere un manufatto per un periodo, preventivamente e in maniera chiara definito, dal 6/8 al 15/10/05, materialmente rimovibile, per la sua oggettiva destinazione a soddisfare esigenze provvisorie, autorizzazione alla quale il beneficiario, odierno ricorrente, risulta non essersi attenuto: la mancata rimozione dell’opera in questione ha fatto si che si concretizzasse il reato ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, in contestazione.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il F. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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