T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 997 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente premette in fatto di essere stato titolare di permesso di soggiorno e che alla scadenza dello stesso né ha chiesto il rinnovo. Con la medesima istanza il ricorrente ha richiesto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia anche per conto del proprio figlio convivente con lui.

In data 28 aprile 2009 la Questura di Verona gli ha notificato la comunicazione di avvio del procedimento evidenziando la carenza del requisito del reddito richiesto dalla legge.

Il ricorrente produceva tre memorie di chiarimenti con relativa documentazione con le quali evidenziava che al reddito già risultante nel CUD 2009 doveva aggiungersi il reddito derivante dall’indennità di disoccupazione per un reddito complessivo di euro 8267,83.

In data 26 ottobre 2010 e quindi a distanza di tre mesi dal deposito delle memorie difensive e dei documenti allegati, è stato notificato il provvedimento impugnato. Avverso lo stesso vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione di legge. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento impugnato non tiene in considerazione la documentazione e le memorie difensive prodotte dal ricorrente. Ne è derivata la violazione del diritto di difesa e la carenza di istruttoria.

Non si é costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte è fondato.

È inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui il provvedimento impugnato viene censurato con riguardo al rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno (per motivi di famiglia) presentata a beneficio del figlio del ricorrente, ancora minorenne.

Ed invero ai sensi dell’articolo 30, comma 6°, del decreto legislativo n. 286 del 1998 le controversie concernenti il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 febbraio 2007).

E’ invece fondato il ricorso nella parte in cui con il provvedimento impugnato viene revocato il permesso di soggiorno al ricorrente.

Ed invero, come già rilevato in sede di pronuncia cautelare l’amministrazione ha revocato il permesso di soggiorno omettendo di "prendere in considerazione le integrazioni documentali prodotte dal ricorrente in data 11 maggio 2009, 12 agosto 2009 e 24 agosto 2009".

Tale omissione procedimentale vizia il provvedimento impugnato e pertanto l’Amministrazione dovrà ripronunciarsi sulla istanza del ricorrente alla luce delle integrazioni documentali prodotte dallo stesso, nelle date sopra indicate.

In forza delle svolte argomentazioni il ricorso va pertanto dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte va accolto perché fondato con riferimento al dedotto vizio di difetto di istruttoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo accoglie e annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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