T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 994 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente cittadino indiano espone di essere giunto in Italia nel mese di maggio 2008 con un visto di ingresso per lavoro subordinato a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro, richiesto il 14 marzo 2006, dalla ditta Tecnoservice Società Coop., il cui titolare è il Sig. El Alami Abdenebi.

Il ricorrente assieme al datore si è recato presso lo Sportello unico per l’immigrazione di Verona per la sottoscrizione del contratto di soggiorno (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).

Successivamente il datore si è reso irreperibile e il ricorrente ha trovato una stabile occupazione con un latro datore, la ditta MCC Lavorazione pelli Srl.

La Questura della Provincia di Vicenza, anziché quella di Verona cui era stata presentata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, per la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore per il quale era stato rilasciato il nulla osta.

Il ricorrente ha quindi depositato presso la Questura la documentazione relativa al nuovo rapporto di lavoro, precisando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa con il datore originario è dipeso da circostanze indipendenti dalla sua volontà, come comprovato dalla denuncia – querela dallo stesso presentata nei confronti Sig. El Alami Abdenebi, presso la Procura della Repubblica di Verona.

La Questura di Vicenza, con il provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza ritenendo ostativo il mancato svolgimento del rapporto di lavoro con il datore che ha chiesto il nulla osta.

Il diniego è impugnato per le censure di incompetenza territoriale e di violazione dell’art. 5, commi 5 e 9, e dell’art. 22, comma 11, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la mancata applicazione della circolare del Ministero dell’interno del 20 agosto 2007.

Si è costituita in giudizio, con atto di mera forma, l’Amministrazione.

Con ordinanza collegiale n. 5 del 20 gennaio 2010, sono stati chiesti chiarimenti all’Amministrazione che non ha adempiuto alla richiesta istruttoria.

Con ordinanza n. 270 del 28 aprile 2010 è stata accolta la domanda cautelare.

Successivamente l’Amministrazione non ha svolto ulteriore attività defensionale.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per entrambe le censure proposte.

Infatti, come dedotto, è rimasta senza alcuna giustificazione la ragione per la quale sull’istanza proposta alla Questura di Verona, nella cui Provincia il ricorrente risiede, si è pronunciata la Questura di Vicenza, e ciò integra il dedotto vizio di incompetenza territoriale, posto che l’art. 5, comma 2, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e l’art. 9, comma 1, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, prevedono un criterio di riparto della competenza per territorio, laddove dispongono che la richiesta deve essere presentata al Questore della provincia nella quale lo straniero si trova o intende soggiornare.

Parimenti fondata è anche la seconda censura.

Deve ritenersi acclarato che il rapporto di lavoro con il datore di lavoro originario non si è concretizzato per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Sul punto il ricorrente ha allegato elementi che costituiscono un principio di prova (la denuncia – querela presentata dal ricorrente per truffa nei confronti dell’originario datore), mentre l’Amministrazione su tale circostanza non ha preso alcuna posizione nelle proprie difese e, richiesta di chiarimenti, non ha neppure adempiuto all’ordinanza istruttoria.

Ai sensi dell’art. 64, comma 2, del codice del processo amministrativo, e dell’art. 116 del c.p.c., la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione costituita, e il comportamento omissivo all’ordinanza istruttoria, divengono valutabili nel senso di poter ritenere provati i fatti di causa addotti dal ricorrente (ex pluribus cfr. Consiglio di stato, sez. V, 9 giugno 2009, n. 3524; Consiglio di stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2867).

In tale contesto fattuale, come dedotto dalla parte ricorrente, trova pertanto applicazione quanto statuito dalla circolare del Ministero dell’Interno 29 agosto 2007, la quale ha chiarito che "se il rapporto di lavoro non viene confermato dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero, quest’ultimo, ove abbia fatto ingresso regolarmente, può chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione".

Tale circolare conferma, estendendone la portata, la precedente circolare n. 2570 del 7 luglio 2006, la quale si riferisce alle sole ipotesi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’azienda, e si applica quindi a tutte le ipotesi, come quella all’esame, in cui vi è la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per una causa oggettivamente dimostrata non riferibile al cittadino straniero.

Ne consegue che il diniego del permesso di soggiorno è illegittimo perché l’Amministrazione non ha tenuto conto delle ragioni di impossibilità sopravvenuta in ordine all’instaurazione del rapporto di lavoro con il datore al quale è stato rilasciato il nulla osta, e del principio per cui la perdita del posto di lavoro, alla quale deve ritenersi assimilabile anche l’ipotesi che l’attività lavorativa non abbia potuto essere iniziata per causa non imputabile al lavoratore straniero, non costituiscono di per sé motivo per privare il lavoratore del permesso di soggiorno sensi dell’art. 22 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr. per fattispecie analoghe Tar Veneto, Sez. III, 3 settembre 2008, n. 2648; id. 26 novembre 2008, n. 3681; id. 17 dicembre 2008, n. 3867; Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 539; Tar Emilia Romagna, Bologna, 27 novembre 2006, n. 3080).

In definitiva pertanto il diniego deve essere annullato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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