Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23642 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre con sentenza del 18/11/05, dichiarava C.G. responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 93 e 95, art. 94, commi 1 e 4 di violazione della normativa sulle edificazioni in c.a., con recidiva, e lo condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 15.000.00 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 9/2/2010, pronunciandosi sull’appello avanzato nell’interesse del prevenuto, ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi: – la sentenza impugnata va annullata, visto che i reati contestati risultavano prescritti in data antecedente alla pronuncia di appello:

– vizio evidente di motivazione a sostegno della denegata richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, tendente ad acclarare che il manufatto era stato realizzato nell’anno 2000.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

Rilevasi che già con l’atto di appello la difesa del prevenuto aveva sollevato eccezione di estinzione dei reati per maturata prescrizione.

Orbene, deve considerarsi che la data di commissione delle contravvenzioni contestate risulta essere quella del 10/7/03, per cui il relativo termine prescrizionale sarebbe andato a maturare naturalmente al 10/1/08, per le violazioni ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) artt. 64 e 65, mentre per quelle attinenti al mancalo rispetto della normativa antisismica al 10/7/06.

Detto termine ha subito due sospensioni a causa dei rinvii dal 19/9/06 al 7/12/06 e dal 16/9/04 all’8/11/04, per complessivi mesi tre e giorni 31: conseguentemente le violazioni edilizie e l’illecito sulla edificazione in cemento armato si sono prescritte al 22/5/08, mentre quelle relative alla realizzazione dell’abuso in zona sismica al 2/9/06, tutte, quindi, antecedentemente alla pronuncia resa dal giudice di seconde cure, non ricorrendo peraltro alcune delle ipotesi ex art. 129 c.p.p., comma 2.

In dipendenza di ciò la sentenza impugnala va annullata senza rinvio poichè tutti i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione: copia della sentenza alla Regione Siciliana Ufficio Tecnico.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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