T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 986 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dell’avv. Lopresti, per la parte ricorrente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente cittadino del Marocco espone di essere presente regolarmente in Italia dal 2002 e di aver presentato l’11 settembre 2008 domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il 31 luglio 2010, convocato in Questura per il fotosegnalamento, ha integrato l’istanza con il deposito dei CUD 2009 e 2010.

Con il provvedimento impugnato, non preceduto da un preavviso di diniego, la Questura di Treviso, con atto sottoscritto dal Dirigente dell’ufficio immigrazione, ha respinto l’istanza con una stringatissima motivazione nella quale si afferma che il ricorrente rientra nelle ipotesi previste dall’art. 9, comma 4, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e non dimostra un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lett. b), del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) incompetenza del dirigente a sottoscrivere il diniego perché è un atto non delegabile che compete al Questore;

II) violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’omessa acquisizione dell’apporto procedimentale dell’interessato mediante il preavviso di diniego;

III) carenza di presupposti.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione cui il ricorso è stato regolarmente notificato presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Con ordinanza n. 88 del 20 gennaio 2011 è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta l’incompetenza della dirigente a sottoscrivere il diniego è infondato e deve essere respinto.

Infatti come si evince dalla lettura del provvedimento questo è sottoscritto "d’ordine" del Questore, e ricorre pertanto la figura della delega di firma la quale, come è noto, non altera l’ordine delle competenze stabilito dalla legge, ma si limita ad attribuire al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere sostanzialmente atti dell’autorità delegante e non di quella delegata (cfr. Tar Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 243; Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 20, maggio 2010, n. 2070; Tar Toscana, Sez. III, 18 dicembre 2002, n. 3372; con riferimento al diniego di rilascio del permesso di soggiorno cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II Quater, 19 febbraio 2010, n. 2617).

Sono invece fondate le censure di violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di carenza di presupposti di cui al secondo e terzo motivo.

Il provvedimento impugnato in realtà omette di indicare, anche solo per relationem, quali siano gli elementi di fatto considerati per affermare l’appartenenza del ricorrente tra le ipotesi previste dall’art. 9, comma 4, del Dgs. 25 luglio 1998, n. 286 (che contempla le categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice) o che vi sia una insufficienza dei redditi rispetto ai parametri di legge.

In tale contesto è evidente che sarebbe stato utile per l’Amministrazione, ai fini di una completa istruttoria e per una finalità deflattiva del contenzioso volta ad evitare di far gravare in sede giurisdizionale ciò che è l’oggetto principale del procedimento amministrativo, l’acquisizione dell’apporto procedimentale dell’interessato mediante il preavviso di diniego che invece non è stato eseguito, in mancanza anche dell’indicazione di ragioni d’urgenza volte a giustificare l’omissione dell’adempimento.

Sotto questo profilo è pertanto fondata e meritevole di accoglimento la censura di cui al secondo motivo.

Parimenti fondata è anche la censura di cui al terzo motivo, posto che il ricorrente documenta di non aver precedenti penali (cfr. il certificato del casellario giudiziale di cui al doc. 4 allegato al ricorso) e di aver prodotto redditi di entità superiore alla soglia richiesta dalla legge che fa riferimento all’importo dell’assegno sociale (cfr. i CUD del 2009 e 2010 dai quali risultano redditi da lavoro dipendente di 16.620 euro e 7.951,88 euro).

Vi è da soggiungere inoltre che l’articolo 9, comma 4, cit. stabilisce che "ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero" e pertanto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su automatismi non ammessi dalla legge, ma deve essere supportato dalla valutazione di tali elementi e da una motivazione che renda esplicito l’iter logico seguito nell’opera di bilanciamento demandata all’Amministrazione (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 4 febbraio 2008, n. 213).

In definitiva pertanto, il diniego risulta adottato in mancanza dei presupposti sostanziali e il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e dovranno essere corrisposte al difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, e per essa al difensore dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00 per spese, diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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