T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 14-06-2011, n. 985 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Società ricorrente che produce articoli per la pulizia della casa possiede uno stabilimento industriale nel territorio del Comune di Mira ed impugna il decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005, lamentando che tale decreto gli ha imposto la modifica del contenuto dell’autorizzazione agli scarichi in atmosfera di cui è titolare, ordinando contestualmente onerosi interventi di adeguamento.

Il decreto cita, quale atto presupposto, il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, e le deliberazioni della Giunta provinciale nn. 22 e 23 del 1 febbraio 2005, che rispettivamente hanno dettato indirizzi applicativi del piano regionale e lo schema del "piano di azione" comunale che deve essere elaborato dai Comuni il cui territorio ricade nelle zone più critiche per la qualità dell’aria.

Il decreto, unitamente al piano regionale e alle deliberazioni della Giunta provinciale quali atti presupposti, è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la mancata acquisizione dell’apporto procedimentale del destinatario del provvedimento;

II) violazione dell’art. 11 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 97 della Costituzione e del piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, nonché difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, irragionevolezza e perplessità perché la modifica dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata disposta in assenza dei presupposti di legge;

III) violazione del paragrafo 6.2.1.3 del piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, erroneità dei presupposti, travisamento ed incompetenza perché, in caso di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite per uno o più inquinanti, le iniziative devono essere prese dal Comitato di Indirizzo e Sorveglianza e dai Tavoli Tecnici Zonali, e non dal dirigente della Provincia;

IV) violazione dell’art. 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, del paragrafo 6.2.1.3 del il piano regionale per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, contraddittorietà, travisamento, erroneità dei presupposti e incompetenza perché il dirigente, sostituendosi agli atti di pianificazione intermedi, ha avocato a sé il potere di dettare i rimedi finalizzati alla riduzione dell’emissione degli agenti inquinanti nell’atmosfera;

V) violazione dell’art. 107, comma 3, lett. f) del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, contraddittorietà ed incompetenza perché le citate deliberazioni della Giunta demandano al dirigente attività di mero studio delle iniziative da intraprendere e non l’esercizio di un’attività dispositiva di tipo provvedimentale e prescrittivo;

VI) violazione degli artt. 6, 7, 12 e 154 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, irragionevolezza e illogicità perché non è stato acquisito il parere del Comune di Mira e della Commissione tecnica provinciale prescritti per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in atmosfera;

VII) violazione dell’art. 3, commi 1 e 12 del DM 12 luglio 1990, indeterminatezza, contraddittorietà e perplessità perché il modulo da compilare ed inviare all’Amministrazione chiede dati conoscitivi sulle emissioni determinati con criteri diversi da quelli utilizzati per l’autorizzazione;

VIII) violazione dell’art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, del DM 12 luglio 1990, nonché del DM 1 ottobre 2002, n. 261, del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, perplessità, indeterminatezza e violazione del legittimo affidamento per la fissazione di limiti di emissione più restrittivi di quelli di legge in assenza dei presupposti e in assenza di una previa valutazione del rapporto costi – benefici;

IX) violazione dell’art. 11 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, dell’art. 2, comma 1, lett. o) del Dlgs. 18 febbraio 2005, n. 59, del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera, difetto di istruttoria, di motivazione e genericità, oltre che violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e affidamento, perché è imposto l’adeguamento alle migliori tecnologie disponibili senza alcuna precisazione sulla loro effettiva disponibilità;

IX) violazione dell’art. 41 della Costituzione, irragionevolezza e illogicità perché vengono imposti limiti non raggiungibili.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Venezia e la Regione Veneto eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è fondata.

Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso si sostanzia nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale.

Nel caso all’esame l’esatta qualificazione del decreto del dirigente del settore politiche ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 13301 del 22 febbraio 2005, adottato a seguito dell’approvazione del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera (avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004) conduce ad escludere che si tratti di un atto provvedimentale dotato di un’autonoma capacità lesiva.

E’ vero che il decreto contiene diversi passaggi che, formulati in modo ambiguo, ad una prima lettura possono indurre ad attribuire loro valore precettivo (ad esempio quando nell’oggetto afferma di operare un’integrazione alle autorizzazioni già rilasciate, o dove richiede la riduzione delle emissioni, o la presentazione di progetti che evidenzino la possibilità di contenerle).

Tuttavia, come chiarito dalla Provincia nelle proprie difese, va dato atto che, ad un esame più approfondito, emerge che il decreto non ha un contenuto precettivo in quanto si sostanzia nella mera acquisizione di dati conoscitivi e nella sollecitazione a contenere le emissioni mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, essendo volto ad operare un completo censimento delle emissioni in atmosfera nel territorio dei Comuni classificati in fascia A, di maggiore criticità per la qualità dell’aria, per acquisire elementi finalizzati ad apportare miglioramenti e la riduzione delle emissioni.

La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e il ruolo che alla stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera) e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita.

Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora, come avviene nel caso di specie, non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari.

Del resto le ambiguità formali contenute nel testo del decreto possono essere agevolmente superate ove si tenga conto anche dei successivi sviluppi della vicenda e dell’evoluzione dell’attività procedimentale, la quale nel corso degli anni, pur non essendo mai venuta meno l’efficacia del decreto impugnato, non ha portato ad alcuna restrizione o pregiudizio in capo alla ricorrente.

La stessa ricorrente nella memoria di replica depositata in prossimità della pubblica udienza, riconosce di fatto l’assenza di lesività laddove sottolinea che le proprie emissioni hanno sempre rispettato i limiti di legge e che ciò è comprovato "dall’assenza di ogni contestazione in proposito dal 2005 ad oggi; dalla circostanza per la quale le Amministrazioni resistenti hanno rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione integrata ambientale; dal fatto che le performance nella gestione dei fumi da parte della medesima è sicuramente migliore di quella anche solo auspicata" dallo strumento convenzionale utilizzato dalle Amministrazioni per concordare con le imprese l’adozione di misure di contenimento delle emissioni di polveri e ossidi di azoto degli impianti produttivi (ovvero il Protocollo di intesa stipulato tra amministrazioni ed imprese in data 21 giugno 2006).

L’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto qualificabile come provvedimento applicativo degli ulteriori atti, impugnati quali atti presupposti non immediatamente lesivi, comporta anche l’inammissibilità dell’impugnazione di questi ultimi (ovvero delle deliberazioni della Giunta provinciale di Venezia 1 febbraio 2005, nn. 22 e 23, e del piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11 novembre 2004).

In definitiva pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le peculiarità della controversia, cui ha dato adito l’imprecisa formulazione del decreto, giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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