Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 13-06-2011, n. 23666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza qui impugnata, il Tribunale per il Riesame, in accoglimento dell’appello proposto dall’indagato N., ne ha disposto la scarcerazione revocando l’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti per una molteplicità di capi di incolpazione che riguardano una attività di promozione di una associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla agevolazione della introduzione nel territorio nazionale di numerose donne nigeriane quivi indotte a prostituirsi in una condizione di soggezione tale da determinare l’accusa di riduzione in schiavitù.

Avverso detta decisione, il procuratore distrettuale ha proposto ricorso deducendo:

1) violazione di legge perchè la decisione è stata adottata senza dare avviso al P.M..

2) vizio di motivazione perchè la decisione del Tribunale è sostenuta da una motivazione "fittizia, incomprensibile, basata su presupposti totalmente travisati e frutto di grossolani errori di lettura degli atti".

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è fondato ma, essendo assorbente, è sufficiente annullare l’ordinanza per il primo motivo.

Come risulta, infatti, dalla attestazione di cancelleria del Tribunale per il Riesame de L’Aquila in data 28.3.11, il P.M. non venne avvisato per l’udienza camerale del 10.2.11 fissata per delibare sulla dichiarazioni di appello proposta dall’indagato N..

A tale stregua si è dato luogo ad una nullità assoluta di ordine generale (in base ai combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. b), art. 179 c.p.p., comma 2 e art. 127 c.p.p., comma 5) determinante una violazione di legge che impone l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Gli atti vanno restituiti al Tribunale de L’Aquila.
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p. e ss.;

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Atti al Tribunale de L’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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