Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3649 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 8677/2008, il dr. G. C. impugnava la delibera n. 122 in data 11 giugno 2008 ed il provvedimento presidenziale n. 060 in data 8 luglio 2008, con i quali il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) aveva nominato la dr.ssa Agata Gambacorta Direttore dell’Istituto di chimica biomolecolare di Napoli, con attribuzione dell’incarico a far data dal 16 luglio 2008 unitamente (per quanto di ragione) ai verbali inerenti le operazioni di selezione, alla relazione predisposta dal Direttore generale in data 9 giugno 2008, alla missiva n. 0035076 in data 6 maggio 2008 ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 gennaio 2009.

Il dr. Cimino riferiva di essere stato Direttore del predetto Istituto per cinque anni e di avere partecipato alla procedura per il rinnovo dell’incarico.

Non avendo ottenuto la nomina, affidata alla dr.ssa Agata Gambacorta, egli lamentava violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della costituzione, dell’art. 7 del bando, recante il n. 364.9, dell’art. 27 del regolamento di organizzazione del C.N.R., dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eccesso di potere sottovari profili, chiedendo quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, n. 678 in data 21 gennaio 2010, il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione III ter, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Avverso la predetta sentenza propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 5431/10, il dr. G. C., affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e la fondatezza, nel merito, delle sue doglianze, chiedendo quindi la riforma della stessa sentenza e l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, previa sospensione.

Con l’ordinanza n.3802 del 29 luglio 2010, è stata respinta l’istanza cautelare.

Si sono costituiti in giudizio il Consiglio nazionale delle ricerche e la dr.ssa Agata Gambacorta chiedendo il rigetto dell’appello.

Le parti hanno depositato memoria.

3. L’appello è infondato.

Deve infatti essere condivisa l’affermazione sulla quale si basa la sentenza di primo grado, secondo la quale il procedimento in parola, volto alla scelta del direttore di un istituto facente capo al Consiglio nazionale delle ricerche, non costituisce un concorso pubblico, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 63, quarto comma, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".

Il procedimento di cui ora si tratta, infatti, prevede una prima selezione dei candidati da parte di una commissione di esperti.

La commissione ha il compito di individuare una terna di candidati idonei, ai quali peraltro non vengono attribuiti voti o giudizi comparativi, ma solo giudizi individuali, e fra i quali non viene formulata una graduatoria.

I candidati inseriti nella terna presentano al Consiglio di amministrazione del CNR un documento nel quale indicano le linee strategiche ed i criteri di sviluppo dell’Istituto che intendono perseguire in caso di nomina.

Il Consiglio di amministrazione sulla base dei documenti, e della discussione svolta al riguardo in un apposito colloquio, delibera la nomina.

Osserva il Collegio come il procedimento così delineato sia sostanzialmente corrispondente a quello disciplinato dall’art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in ordine al quale la giurisprudenza assolutamente pacifica individua nell’Autorità giudiziaria ordinaria il giudice avente giurisdizione a conoscere delle relative controversie (C. di S., V, 29 dicembre 2009, n. 8850; Cass. Sez. lav., 5 giugno 2009, n. 13089).

E’ vero che C. di S., VI, 23 settembre 2009, n. 5687, ha esaminato nel merito una controversia analoga a quella di cui ora si tratta, ma senza affrontare esplicitamente il problema della giurisdizione, sul quale peraltro si era formato il giudicato interno, per cui da essa non possono trarsi argomenti a sostegno della giurisdizione del giudice amministrativo.

Afferma, di conseguenza, il Collegio che evidenti ragioni di coerenza impongono di risolvere negli stessi termini questioni analoghe; ciò impone di condividere le conclusioni della sentenza di primo grado.

4. In conclusione, l’appello deve essere respinto e va confermata la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alle modalità di riassunzione della causa di fronte al giudice ordinario.

Le spese devono essere integralmente compensate, in ragione dei dubbi ragionevolmente sollevati dall’appellante con riferimento alla decisione di questa Sezione richiamata in precedenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5431/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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