Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23630

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

p.1. Con sentenza del 26/10/2009, la Corte di Appello di Palermo, confermava la sentenza pronunciata in data 15/04/2008 con la quale il g.m. del Tribunale di Agrigento aveva ritenuto V.S. responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

p.2.1. VIOLAZIONE dell’art. 163 c.p. per non avere la Corte territoriale concesso la sospensione condizionale della pena stante l’età avanzata, la "prassi giudiziaria" secondo la quale il beneficio può essere concesso per più condanne "ove supportato da altri elementi positivi". La Corte, poi, non aveva preso in esame gli elementi fattuali che avevano indotto esso ricorrente a commettere il reato. p.2.2. OMESSA motivazione in ordine alla mancata concessione, dell’indulto.
Motivi della decisione

p.3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, la Corte l’ha rigettata perchè l’imputato "… ne ha già beneficiato tre volte, perchè ciononostante ha commesso delitti non colposi e, infine, perchè nei suoi confronti non appare formulabile una positiva prognosi di emenda".

La motivazione è ineccepibile e le doglianze dedotte sul punto sono manifestante infondate in quanto palesemente in contrasto con la normativa vigente.

Quanto, infine, all’indulto, non è vero che la Corte non abbia motivato, avendo, al contrario, scritto che "pare appena il caso di osservare che la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile e, stanti, gli indicati presupposti di prevenzione speciale, non appare giustificata l’applicazione provvisoria del condono" che, peraltro, ben potrà essere applicato, ove ne sussistano i requisiti, dal giudice dell’esecuzione. p.4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *