Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23627 interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 6/07/2010, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale della medesima città in data 24/06/2009, assolveva V.M.R. dal reato di truffa, perchè il fatto non costituisce reato, nonostante fosse maturata la prescrizione. p.2, Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia la parte civile V.G., sia il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, i quali hanno, in sostanza, dedotto entrambi la VIOLAZIONE dell’art. 129 c.p.p. per avere la Corte territoriale pronunciato una sentenza di proscioglimento in presenza di un contraddittorio quadro probatorio che imponeva, al contrario, la declaratoria di prescrizione. La V., con memoria depositata il 22/04/2011, ha contestato entrambi i ricorsi, chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.
Motivi della decisione

p.3. Entrambi i ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate. p.3.1. In ordine ai rapporti fra il proscioglimento nel merito e l’art. 129 c.p.p. ossia la questione se il proscioglimento nel merito prevalga rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, si erano formati, nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità, due contrapposti orientamenti. Secondo il primo, la formula di proscioglimento nel merito non prevale sulla dichiarazione immediata della causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, dovendosi, quindi, applicare la causa di estinzione ex art. 129 c.p.p.: ex plurimis: Cass. 9174/2008, riv 239552.

Secondo, invece, un altro orientamento, qualora vi sia incertezza probatoria, prevale la formula di merito ex art. 530 c.p.p., comma 2 rispetto alla declaratoria della causa di estinzione: ex plurimis Cass. 25658/2008, riv 240450. Sul punto, sono ora intervenute le SSUU le quali, con la sentenza n 35490/2009, aderendo alla prima delle suddette tesi, hanno precisato, che "per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato – ai fini della prevalenza della formula proscioglimento sulla causa estintiva del reato – in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione (percezione ictu oculi), che a quello di apprezzamento, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l’evidenza richiesta dall’art. 129 c.p.p., comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia". Le SSUU, quindi, hanno risolto il conflitto enunciando il seguente principio di diritto: "all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità". Tuttavia, le SSUU hanno precisato che il suddetto principio ha due limitazioni: 1) il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il giudice di appello – intervenuta una causa estintiva del reato – è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; 2) il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva anche nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l’appello. Infatti, "l’approfondimento della valutazione delle emergenze processuali -reso necessario dall’impugnazione proposta dal P.M., risultata inidonea a mutare le connotazioni di ambivalenza riconosciute dal primo giudice alle prove raccolte – impone la conferma della pronuncia assolutoria in applicazione della regola probatoria, ispirata sàfavor rei, di cui al secondo comma dell’art. 530 del codice di rito". Al contrario, qualora ritenga il gravame fondato, deve pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. Dunque, a fortiori, il suddetto principio (ossia "l’approfondimento della valutazione delle emergenze processuali") deve ritenersi valido nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado impugnata dal P.M. sia stata di proscioglimento pieno nel merito ex art. 530/1 c.p.p.. Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, "qualora l’imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia stato proposto gravame dal pubblico ministero, il giudice dell’impugnazione può applicare una sopravvenuta causa di estinzione del reato solo se reputi fondata l’impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all’imputato. Ne consegue che la sentenza che dichiara la causa estintiva deve essere adeguatamente motivata sul punto": in terminis Cass. 783/1999 riv 212475.

A seguito della sentenza delle SSUU, il sistema dei rapporti fra l’art. 530 c.p.p., comma 2 e l’art. 129 c.p.p., può, pertanto, essere così ricostruito:

– prova evidente (secondo la nozione illustrata): il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione nel merito ex art. 530 c.p.p., comma 1. In caso di appello del P.M., il giudice di appello deve entrare funditus nel merito sicchè può pronunciare sentenza di estinzione del reato solo se ritenga fondati i motivi di appello (ossia se ritenga, contrariamente al giudice di primo grado, la colpevolezza dell’imputato);

– prova non evidente per essere la medesima contraddittoria o insufficiente: il giudice deve pronunciare sentenza con la quale dichiara la causa di estinzione del reato. Ove la sentenza venga appellata dall’imputato, vale la stessa regola, salvo che il giudice di appello ritenga, contrariamente al primo giudice, che sia evidente la prova dell’innocenza. Tuttavia, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il giudice di appello – intervenuta una causa estintiva del reato – è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili;

– assoluzione in primo grado ex art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 con causa di estinzione sopravvenuta nel grado successivo: il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva anche nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione, ex art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l’appello;

– condanna in primo grado con causa di estinzione sopravvenuta nel grado successivo (come nel caso di specie): il giudice di appello deve pronunciare sentenza con la quale dichiara la causa di estinzione del reato: tale principio discende dal fatto che la sentenza di condanna, di per sè (tranne casi di sentenza ed suicida) evidenzia un quadro probatorio di non evidenza della prova dell’innocenza.

Ora, è del tutto evidente che, alla stregua dei suddetti principi di diritto, quantomeno il ricorso della parte civile deve ritenersi fondato proprio perchè, a fronte di una sentenza di una condanna e della sopravvenuta causa di estinzione per prescrizione, non poteva il giudice di appello, in mancanza della rinuncia alla prescrizione, pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito. p.3.2. Resta, però, a questo punto, da esaminare il problema se il Procuratore Generale abbia o meno un interesse ad impugnare la suddetta sentenza al fine di ottenere una sentenza di estinzione del reato per prescrizione e, quindi, al fine di riparare all’errore di diritto in cui è incorsa la Corte territoriale.

In ordine alla problematica dell’interesse ad impugnare del P.m., le SSUU si sono pronunciate più volte e, da ultimo, confermando le precedenti statuizioni, hanno ribadito che "le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di sottolineare come il pubblico ministero, avuto riguardo alla qualità di parte pubblica del processo ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, secondo quanto previsto dall’art. 73 dell’ordinamento giudiziario, deve ritenersi portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta che ravvisi la violazione o la erronea applicazione di una norma giuridica, purchè tale interesse presenti le caratteristiche della concretezza ed attualità: il che si realizza allorchè, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Più in particolare, si è affermato che l’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente. Pertanto, ove la impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero e questo denunci, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi sussistente il presupposto dell’interesse, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., 11 maggio 1993, n. 6203, p.m. in proc. Amato;

Sez. Un., 24 marzo 1995, n. 9616, p.m. in proc. Boido; Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 42, p.m. in proc. Timpani)" SSUU 29529/2009 Rv.

244110.

Parallelamente alla suddetta sentenza, questa Corte ha statuito che "l’affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge al caso concreto costituiscono per l’organo della pubblica accusa un interesse attuale anche nella ipotesi che all’accoglimento del ricorso debba conseguire la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione in sostituzione della sentenza pienamente liberatoria pronunciata in sede di merito sulla base di un’errata applicazione della legge sostanziale" Cass. 32527/2010 riv 248219.

E proprio in un caso di specie, è stato ulteriormente precisato che "l’eventuale intervento di una causa estintiva, come la prescrizione, non valesse affatto a far venir meno l’interesse (e la legittimazione "concreta") del pubblico ministero ad ottenere una pronuncia "sfavorevole" all’imputato": Cass. 25715/2004 riv 229724. In altri termini, ritiene questa Corte (contrariamente a quanto ritenuto da pur altro consistente indirizzo giurisprudenziale: Cass. 30939/2010 riv 247971) che il P.m. abbia interesse all’affermazione della corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale in caso di condanna in primo grado con causa di estinzione sopravvenuta nel grado successivo, ed in mancanza di rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato, il giudice di appello deve pronunciare sentenza con la quale dichiara la causa di estinzione del reato, atteso che la sentenza di condanna, di per sè (tranne casi di sentenza ed suicida) evidenzia un quadro probatorio di non evidenza della prova dell’innocenza.

Il suddetto interesse deve ritenersi concreto perchè l’affermazione del principio di diritto in sede nomofilattica, ha indubbie ripercussioni generali sulla corretta applicazione dell’art. 129 c.p.p. da parte dei giudici di merito: infatti, l’interesse del P.M. discende dal fatto che alla formula più favorevole la sentenza impugnata è pervenuta disapplicando il suddetto principio di diritto, sicchè deve ravvisarsi la legittimazione ad impugnare indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per l’imputato, purchè il provvedimento tenda all’esatta applicazione della legge (in terminis Cass. 45330/2009 riv 245475, in motivazione).

Ma, il P.m. ha interesse ad impugnare anche sotto un ulteriore e più concreto aspetto che riguarda proprio la posizione del singolo imputato, perchè una cosa è il proscioglimento con formula piena, altra è la mera declaratoria di estinzione del reato come è dimostrato dal fatto che, a parti invertite, nessuno dubita che l’imputato, ove rinunci alla prescrizione già maturata, ben può impugnare una sentenza di condanna per ottenere il proscioglimento pieno nel merito. p.4. In conclusione, dall’accoglimento del ricorso del P.G., consegue l’annullamento della sentenza impugnata perchè il reato è estinto prescrizione, mentre, per effetto dell’accoglimento del ricorso della parte civile, la causa va rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni civili, atteso che la giurisdizione del giudice penale, a seguito dell’intervenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, si è ormai esaurita, sicchè, sulle statuizione civili non può che decidere il giudice civile.
P.Q.M.

ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione; RINVIA al giudice civile competente per valore in grado di appello per le statuizioni civili CONDANNA V.M. R. alla rifusione in favore della parte civile V.G. delle spese sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 oltre iva, epa e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *