Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23625

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 24/05/2010, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza pronunciata in data 17/09/2008 con la quale il Tribunale di Brindisi – sezione di Mesagne – aveva ritenuto C. F. responsabile del delitto di truffa ai danni di C. V.. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

p.2.1. violazione dell’art. 495 c.p.p., comma 2 per non avere la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, ammesso "importanti prove testimoniali la cui escussione avrebbe contribuito a fare chiarezza sull’attendibilità della presunta parte offesa";

p.2.2. ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su "un’aprioristica e quasi fideistica accettazione delle dichiarazioni del Ca., ritenute, sic et simpliciter, credibili senza considerare affatto le ragioni del ricorrente in palese violazione dell’art. 192 c.p.p.";

p.2.3. VIOLAZIONE dell’art. 124 c.p. per non avere la Corte territoriale rilevato che la querela era stata tardivamente presentata (novembre 2004) rispetto al momento in cui il Ca. era venuto a conoscenza di essere stato truffato (6/08/2004).
Motivi della decisione

p.3. I PRIMI DUE MOTIVI del ricorso, strettamente connessi, vanno ritenuti manifestamente infondati.

Non è vero, innanzitutto, che la Corte territoriale abbia fondato la sua decisione solo sulla base delle dichiarazioni rese dal Ca., non prendendo in esame la tesi difensiva.

Al contrario, è sufficiente leggere la sentenza, per avvedersi che la Corte è giunta alla conclusione della colpevolezza dell’imputato, sulla base di un complesso quadro probatorio costituito da: a) le dichiarazioni del Ca. che sono state ritenute attendibili sulla base di un puntuale adeguato e logico ragionamento; b) sul contenuto di una scrittura privata mai disconosciuta; c) sulle dichiarazioni testimoniali di B.R. e C. V.. La Corte, inoltre, ha preso espressamente in esame la tesi difensiva ma l’ha disattesa con motivazione ampia, logica, congrua ed adeguata rispetto agli evidenziati elementi fattuali. Da qui, l’implicita ma evidente irrilevanza della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che, peraltro, non risulta neppure essere stata richiesta nei motivi di appello.

In questa sede, il ricorrente non fa altro che riproporre la sua tesi difensiva ma si deve replicare che la doglianza è inammissibile sia per mancanza di specificità (non rilevandosi vizi di logicità o contraddittorietà nella motivazione dell’impugnata sentenza) sia perchè la censura si risolve una versione alternativa rispetto a quella della Corte territoriale. p.4. violazione dell’art. 124 c.p.: la suddetta doglianza non risulta essere stata dedotta nei motivi di appello. Di conseguenza, trattandosi di una doglianza che implica una valutazione di merito ed essendo stata dedotta, per la prima volta, in questa sede di legittimità, la medesima va ritenuta inammissibile. p.5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00, oltre alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute in questo grado di giudizio.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione in favore della parte civile C.V. delle spese sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 oltre Iva, Cpa e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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