Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23624 motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

so dell’imputato.
Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 4/05/2010, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 11/11/2008 dal g.u.p. del Tribunale di Foggia, riduceva la pena inflitta a P. L., per una serie di estorsioni, tentate estorsioni, ricettazioni e furti alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa (di cui anni tre ed Euro 1.000,00 di multa per la continuazione). p.2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia l’imputato che il P.G. presso la Corte di Appello di Bari. p.2.1. P. ha dedotto, sostanzialmente, la violazione DELL’AGGRAVANTE DELLE PIU’ PERSONE RIUNITE atteso che la Corte territoriale non aveva addotto alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della suddetta aggravante quanto ai reati di cui ai capi n 3-5-7-13-15-17-21-22-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-55-67-71-75-76.

Il ricorrente, inoltre, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. p.2.2. IL PROCURATORE GENERALE lamenta malgoverno, da parte della Corte territoriale, delle norme in ordine al trattamento anzionatorio ed in particolare per avere ridotto la pena irrogata in continuazione a soli tre anni ed Euro 1.000,00 di multa. Rileva il ricorrente che la Corte, per un verso, aveva escluso il contenimento della pena con riferimento alle generiche – negate nonostante la giovane età – ma, dall’altra, contraddittoriamente, aveva valorizzato proprio la giovane età per ridurre la pena in continuazione.
Motivi della decisione

p.3. P.. p.3.1. NEGAZIONE ATTENUANTI GENERICHE: la doglianza è assolutamente generica atteso che il ricorrente, a fronte dell’ampia motivazione con la quale la Corte spiega le ragioni per le quali non riteneva di concedere le attenuanti generiche, letteralmente non ha speso una sola parola al fine di spiegare il motivo per il quale la decisione della Corte territoriale dovrebbe ritenersi illegittima. p.3.2. aggravante delle più persone riunite: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

In punto di fatto, la Corte territoriale, in relazione al delitto di cui al capo n. 73 della rubrica (ritenuto il reato più grave ai fini della determinazione della pena ex art. 81 c.p.p.), ha motivato in modo congruo, logico ed adeguato alla stregua dei dati fattuali in atti, rilevando che la suddetta rapina era stata "compiuta da almeno due persone e che il P. era in compagnia di tale D.S. A.P. (giudicato a parte) a bordo di un ciclomotore proprio nel luogo stabilito con la vittima per il pagamento del riscatto estorsivo: tale compresenza di più soggetti nelle varie fasi in cui si è articolata l’intera vicenda dimostra con certezza che il P. non ha mai agito da solo".

La suddetta motivazione in fatto, consente, quindi, di ritenere, ai fini del presente giudizio, irrilevante la questione (controversa) se, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 2, n. 1, i correi devono essere tutti presenti e percepibili dalla parte offesa.

Resta, invece, attuale l’ulteriore questione se la Corte avrebbe dovuto motivare anche in ordine alla suddetta aggravante relativamente ai reati satelliti.

Sul punto, questa Corte, pur consapevole dell’esistenza di un filone giurisprudenziale secondo il quale "l’imputato ha interesse ad impugnare la sentenza di condanna per un reato continuato nella parte in cui dichiara l’equivalenza con circostanze attenuanti di una circostanza aggravante contestata in relazione ad uno dei reati meno gravi, dato che ai fini della determinazione della pena deve comunque tenersi conto della gravità di ciascun fatto" (ex plurimis Cass. 26539/2009 Rv. 244105), ritiene di uniformarsi al diverso e più convincente orientamento secondo il quale "in tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia in quanto, considerata la inscindibilità dell’aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle relative circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell’aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave" ex plurimis Cass. 8674/2004 riv 227529.

Di conseguenza, poichè la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata al suddetto criterio, la censura va disattesa. p.4. PROCURATORE GENERALE Deve, invece, ritenersi fondato il ricorso del P.G., atteso che la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è contraddittoria, illogica e perplessa. La Corte territoriale, infatti, da una parte, rileva, sul piano meramente obiettivo, che la serie di reati commessi dal ricorrente "è impressionante" ma, dall’altra, perviene, poi, nel "contenimento in termini non devastanti dell’aumento per continuazione ex art. 81 c.p. come pure forse il dato obiettivo sopra ricordato esigerebbe", senza addurre una particolare motivazione per riformare, sul punto, la pena irrogata dal primo giudice ma, anzi, facendo leva sulla giovane età ossia su quel criterio che, in relazione alle richieste attenuanti generiche finalizzate ad ottenere un più mite trattamento sanzionatorio, non era stato ritenuto sufficiente. p.5. In conclusione, il ricorso dell’imputato va rigettato con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Va, invece, accolto il ricorso del P.g. con conseguente annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della C.A. di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle spese processuali ANNULLA La sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena inflitta per la continuazione e DISPONE Trasmettersi gli atto ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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