Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 13-06-2011, n. 23694 dogana Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce concedeva a D.D.P.P. la misura della semilibertà con riferimento alla pena complessiva di otto anni e dieci mesi di reclusione oggetto del provvedimento di cumulo in data 16 marzo 2009, per la quale il D.D. era ininterrottamente detenuto dal 17.12.2002.

Osservava a ragione che il condannato aveva già conseguito 180 giorni (sei mesi) di liberazione anticipata; oltre alle quattro condanne cui si riferiva il cumulo aveva un solo precedente lontano nel tempo per contrabbando; non risultava l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; era stato spostato nel reparto dei detenuti comuni; durante i due anni che aveva passato agli arresti domiciliari, il detenuto non aveva dato adito a rilievi di sorta e aveva lavorato con profitto presso un’azienda affidabile che si dichiarava disposta ad assumerlo; già la relazione carceraria del 21.1.2009 aveva dato atto dell’ammissione delle proprie responsabilità del detenuto e della presa di distacco così dai pregressi comportamenti devianti; l’aggiornamento della relazione di sintesi in data 9.4.2010 si esprimeva in senso favorevole alla misura alternativa.

2. Ricorre il Procuratore generale che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione di legge e vizi della motivazione perchè:

– il Tribunale aveva fatto riferimento ai 180 giorni di liberazione anticipata concessi ma non ai 3015 giorni negati sempre il 26.1.2010 in accoglimento del reclamo de Procuratore generale, nè aveva menzionato il rigetto della domanda di permesso premio motivato sul presupposto che la sua pericolosità non poteva ritenersi attenuata;

– secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione in caso di lunga detenzione i collegamenti con la criminalità organizzata devono essere presunti e riferiti a comportamenti pregressi (cita sez. 7^ n. 40041/2007, non massimata);

– le ripetute condanne riportate dal D.D. "in ambiti di criminalità organizzata" non potevano che rappresentare "indice certo in termini presuntivi e prognostici" di collegamenti con la criminalità organizzata stabili e durevoli e quindi perduranti e attuali;

– era arbitrario e illogico il riferimento alla "sola" precedente condanna per contrabbando, quando il D.D. doveva espiare ben quattro condanne, tre delle quali nel 2005 – 2008, per reati in materia di stupefacenti e reiterata partecipazione ad un’associazione deputata a tale traffico oltre che una condanna del 1996 per associazione per delinquere diretta al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che denotavano una stabile dedizione al delitto;

– la declassificazione ministeriale del D. nel circuito comune dipendeva soltanto dal fatto che per effetto della circolare n. 0145202 (recte, 3619/6069) del 21.4.2009 i detenuti condannati per associazione dedita al traffico di stupefacenti non erano più destinati ai circuiti di alta sicurezza.
Motivi della decisione

1. Le doglianze sono per un verso manifestamente infondate e per l’altro relative ad aspetti non sottoponibili alla Corte di legittimità. 1.1. Il presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente allorchè pretende di ricondurre la valutazione sulla attualità della pericolosità sociale soltanto ad una presunzione discendente dal tipo e dalla gravità delle condanne in esecuzione, è manifestamente errato (in senso contrario vedi tra moltissime: Sez. 1, n. 24009 del 30/04/2003; Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010), giacchè dimentica che quello che va valutato è anzitutto e soprattutto il percorso rieducativo intrapreso e il grado di risocializzazione raggiunto.

1.2. La circolare 3619/6069 DAP citata è travisata nei suoi effettivi contenuti, dal momento che in realtà con essa – preso atto delle "auspicate proposte di declassificazione che le Direzione degli istituti avrebbero dovuto avanzare, in particolar modo per coloro i quali avessero rivestito ruoli marginali nelle fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater" e della "carenza", tuttavia, in concreto di siffatte proposte – si prevede "la destinazione al circuito di media sicurezza di tutti i partecipi a dette associazioni, mentre continueranno ad essere automaticamente inseriti nel circuito dell’Alta Sicurezza i capi, promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori di tali fattispecie". 1.3. Il provvedimento con il quale erano stati negati al condannato 3015 giorni di liberazione anticipata risulta annullato con rinvio da questa Corte con sentenza 37294 del 5.7-19.10.2010, del cui esito il ricorrente omette di fare menzione.

1.4. Per il resto le doglianze si risolvono in apprezzamenti di merito, per altro privi di autosufficienza, improponibili in ogni caso in questa sede a fronte della corretta e plausibile valutazione operata dal Tribunale.

2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *