Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-05-2011) 13-06-2011, n. 23693 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alba respingeva la richiesta avanzata con le forme dell’incidente di esecuzione da R.A. e da C.G., volta all’annullamento del provvedimento con il quale in data 24.6.2010 il Pubblico ministero aveva revocato ai sensi dell’art. 656, comma 8, primo periodo, il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei loro confronti.

A ragione osservava che la revoca della sospensione era stata correttamente disposta a seguito del decreto con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile, ex art. 666 c.p.p., comma 2, la istanza di affidamento in prova terapeutico presentata (ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94) dai due condannati in base all’art. 656 c.p.p., comma 5. Ed evocava, quanto ad effetto non sospensivo dell’impugnazione proposta avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella situazione considerata, Sez. 1, n. 47024 del 4.12.2008. 2. Ricorrono i condannati con unico atto a mezzo del difensore avvocato Patrizia Coppa, e chiedono l’annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione di legge.

Affermano che secondo la giurisprudenza consolidata il disposto dell’art. 666 c.p.p., comma 7, secondo cui il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’ordinanza, non era applicabile in caso di decreto. La sentenza citata n. 47024 del 2008 si poneva in isolato contrasto con tale orientamento e non poteva essere condivisa. Nè a diversa conclusione poteva condurre il disposto dell’art. 656 c.p.p., comma 8, che pur riferendosi a pronunzie di rigetto o d’inammissibilità, richiama comunque un provvedimento del Tribunale (organo collegiale), e dunque non sarebbe estensibile al decreto presidenziale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Come osserva Sez. 1, n. 47024 del 04/12/2008, P.m. in proc. Cazzaniga, le cui considerazioni il Collegio condivide pienamente, un orientamento risalente (Cass. sez. 1 n. 5854 del 1997, rv. 208722 e Cass. sez. 1 n. 2538 del 1998, rv. 210785), riteneva che la disposizione di cui all’art. 666 c.p.p., comma 7, per cui il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione delle ordinanze emesse nel procedimento di esecuzione (e quindi neppure delle ordinanze emesse dal Tribunale di Sorveglianza, stante il rinvio di carattere generale operato dall’art. 678 cod. proc. pen., che disciplina il procedimento di sorveglianza, a quello di esecuzione ed in particolare all’art. 666 cod. proc. pen.) non si applicasse ai decreti di inammissibilità pronunciati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2; tuttavia tale orientamento deve ritenersi superato se non altro a seguito della riscritturazione dell’art. 656 cod. proc. pen. ad opera della L. 27 maggio 1998, n. 165 e successive modifiche, il comma 8 di tale articolo espressamente prevedendo che "il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione" se il tribunale rigetta o dichiara inammissibile l’istanza. Tanto risultando evidentemente volto ad evitare che siano connessi effetti dilatori e istanze infondate o prive dei requisiti. Stante la ratto della disposizione, sarebbe assurdo d’altro canto ipotizzare che la revoca immediata della sospensione riguardi solo i casi di inammissibilità o di infondatezza decisi a seguito di contraddicono e non quelli d’inammissibilità decisi, per la loro immediata evidenza, de plano.

Può aggiungersi, a confutazione delle osservazioni difensive, che allorchè il Presidente del tribunale di sorveglianza decide de plano a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2 e art. 678 cod. proc. pen., esso opera con funzioni giurisdizionali quale organo del Tribunale, che provvede dunque in questo caso in composizione monocratica predesignata, e il provvedimento è a tutti gli effetti un provvedimento del tribunale.

D’altronde è sempre l’art. 656 c.p.p., comma 8, che prevede la revoca immediata anche nel caso in cui sia lo stesso Pubblico ministero ad accertare che l’istanza avanzata è inammissibile ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 90 e ss. o quando il programma di recupero di cui all’art. 94 stesso decreto non sia stato iniziato entro cinque giorni dalla data della domanda, così ulteriormente palesando come il senso della disciplina è che la sospensione va immediatamente revocata non appena è prognosticabile il non accoglimento della domanda di misura alternativa.

2. Il ricorso deve per conseguenza essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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