Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3638 radiocomunicazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale regionale amministrativo per la Campania T. I. s.p.a. esponeva in punto di fatto di aver presentato denunzia di inizio di attività in data 20 aprile 1998 per la realizzazione di un proprio impianto di telefonia mobile nel Comune di Casalnuovo di Napoli, in via Corso Umberto, 348.

Non avendo ricevuto diniego provvedeva all’ installazione dell’impianto.

Il Comune con ordinanza n. 19 del 15 marzo 2001 intimava, tuttavia, la demolizione delle opere realizzate, sostenendo la necessità del rilascio di concessione edilizia per l’esecuzione dell’intervento non essendo sufficiente la semplice d.i.a. (denunzia di inizio di attività) quale comunicata dalla società interessata.

T. I. presentava domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 13, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Con provvedimento in data 11 ottobre 2001 la domanda era respinta, sul riscontro della mancata conformità urbanistica delle opere, ricadenti in zona A residenziale, nel cui ambito l’art. 20 delle n.t.a. del vigente P.r.g. non prevede destinazioni per impianti tecnologici diversi da quelli al servizio delle residenze esistenti.

Con successiva ordinanza n. 87 del 6 novembre 2001, il Comune intimava la rimozione dell’impianto, pena l’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza.

Avverso detti provvedimenti T. I. insorgeva avanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania assumendone l’illegittimità per il seguenti motivi:

– gli impianti di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria e, come tali, possono essere realizzati su tutto il territorio comunale;

– non è stato acquisito il parere della commissione edilizia;

– i vizi che inficiano il diniego di sanatoria si riflettono in via derivata sull’ordinanza di demolizione;

– sono violati gli artt. 7 e 13 l. n. 47 del 1985 per la mancata assegnazione del prescritto termine di novanta giorni per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale adito dichiarava il ricorso inammissibile per la mancata impugnazione dell’iniziale dell’ordine di demolizione del 19 del 15marzo 2001, rispetto al quale ogni successivo provvedimento si configura meramente confermativo della statuizione già adottata.

Appella T. I. che ha contrastato la declaratoria di inammissibilità dell’ impugnativa e rinnovato le censure avverso il provvedimento impeditivo dell’installazione dell’ impianto di telefonia mobile, concludendo per la riforma della sentenza gravata e per l’annullamento degli atti impugnati in prime cure.

Il Comune di Casalnuovo di Napoli non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 6 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è fondato.

2.1). Il diniego di concessione in sanatoria è stato emanato a conclusione del diverso ed autonomo procedimento attivato dalla soc. T. I., secondo quanto consentito dall’art. 13, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di ottenere la sanatoria postuma delle opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo.

Non vi è alcuna identità – sia in relazione al pregresso iter istruttorio che al contenuto della motivazione – fra l’ordine di demolizione del 29 marzo 2001 e l’atto di diniego di sanatoria emesso in data 11 ottobre 2001 in ordine alle medesime opere.

Il primo provvedimento – espressione del generale controllo del Comune sulle iniziative edificatorie nell’ambito del suo territorio – ha disposto la rimozione delle opere sul rilievo dell’inidoneità, sul piano formale, del titolo abilitativo assunto a presupposto della loro esecuzione, (d.i.a. e non atto di concessione edilizia come ritenuto dall’ amministrazione comunale).

Il secondo provvedimento è, invece, intervenuto dopo l’esame nel merito dell’iniziativa edilizia di T. I., in raffronto alla disciplina di zona dettata dal vigente P.r.g., che il Comune di Casalnuovo ha considerato ostativa all’esecuzione dei lavori.

E’ agevole rilevare che la pronunzia dell’Amministrazione sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria sostituisce ed assorbe ogni precedente determinazione sulla compatibilità urbanistico/edilizia delle opere realizzate e, per l’autonomo e diverso contenuto motivazionale, non può essere affatto qualificata – come ritenuto dal Tribunale regionale – come mera conferma del precedente ordine di demolizione, la cui mancata impugnazione non preclude affatto la tutela nei confronti dell’atto che nega il titolo autorizzatorio per l’esercizio del diritto all’edificazione.

2.2) Vanno, quindi, esaminati i motivi che attengono alla compatibilità con la disciplina di zona della realizzazione dell’ impianto di telefonia mobile, non esaminati dal giudice territoriale e riproposti in sede di appello.

2.3). Ciò posto T. I. fa corretto richiamo alla concorde giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in merito all’installazione e sviluppo della rete di telefonia mobile nell’ambito del territorio comunale.

Anche con riguardo alla fattispecie di cui è controversia vanno confermati i principi in base ai quali:

– i criteri di localizzazione e le regole di indirizzo per l’insediamento degli impianti in questione non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte cost., 7 ottobre 2003, n. 307; 7 novembre 2003, n. 331);

– il recepimento a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi – per il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi – in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36 del 2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro della salute (cfr. Cons. Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n. 4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095);

– la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base;

– la stessa assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

Nella specie il diniego di rilascio del titolo concessorio si fonda sull’erroneo presupposto che la disciplina di piano debba, con espressa previsione, prendere in considerazione la tipologia dell’intervento mentre, per quanto su esposto, lo stesso si qualifica come struttura chiamata a concorrere, ai sensi dell’art. 86, comma 3, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, al grado di urbanizzazione primaria di ogni zona del territorio comunale e, quindi, compatibile con ciascuna di esse onde consentire ai residenti l’accesso al servizio di telefonia mobile di interesse generale.

Per le considerazione che precedono l’appello va accolto e, per l’ effetto, va accolto il ricorso di primo grado e vanno annullati i provvedimenti con esso impugnati di diniego di rilascio del titolo di concessione e di intimazione alla rimozione delle opere realizzate, che resta viziato il via derivata per la riconosciuta illegittimità del provvedimento che costituisce il suo antecedente logico e procedimentale.

Resta assorbito ogni altro motivo proposto in via subordinata avverso gli artt. 20 e 21 delle n.t.a. del P.r.g..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di T. I..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Casalnuovo di Napoli al pagamento delle spese del giudizio liquidate come un motivazione in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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