Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3637 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Istituto di vigilanza V. s.r.l., autorizzato a svolgere attività di trasporto e scorta valori nell’intera provincia di Brindisi, impugnava, presso il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, due provvedimenti del Prefetto di Brindisi in data 15 dicembre 2003 e 13 marzo 2004, con i quali veniva ad esso ordinato di provvedere all’attivazione nella provincia di Brindisi di una idonea ed efficiente centrale operativa. L’Istituto risultava infatti disporre, per l’esercizio della propria attività, di una centrale operativa ubicata in Veglie, provincia di Lecce.

Il Prefetto di Brindisi riteneva che, a mente dell’art. 136 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e delle circolari ministeriali del 22 giugno 2000 e del 2 agosto 2003 che nel corso del tempo a tale articolo avevano dato applicazione, la sussistenza del requisito tecnico dovesse comportare necessariamente l’attivazione di una sala operativa che insistesse sul territorio sul quale si disimpegna l’attività. Ciò anche nel caso in cui gli istituti di vigilanza fossero dotati, come anche previsto dalle ricordate circolari ministeriali, di un sistema di controllo satellitare (GPS).

2. Il giudice adito accoglieva con sentenza 5 maggio 2005, n. 2668, il ricorso avanzato dalla V. s.r.l., annullando i due provvedimenti del Prefetto di Brindisi.

Riteneva infatti il Tribunale amministrativo che la garanzia per un regolare espletamento del servizio di vigilanza potesse essere assicurata, alla luce delle moderne tecnologie, dall’utilizzazione del sistema GPS, non rendendosi quindi necessario – salvo specifici, puntuali accertamenti istruttori, mancanti nel caso di specie – l’obbligo di attivare una centrale operativa nella provincia di Brindisi.

Avverso tale decisione ricorreva al Consiglio di Stato il Ministero dell’interno in data 12 maggio 2006.

3. Il ricorso non può essere accolto.

Sulla questione dell’obbligo o meno per gli istituti di vigilanza di attivare una centrale operativa in tutte le province ove questi operino, questo Consiglio di Stato ha ripetutamente avuto modo di pronunciarsi.

Con decisione 8 settembre 2008, n. 4273, la V Sezione ha ricordato che tale obbligo risulta oggi non sussistere, alla luce dell’intervenuta sentenza della Corte di giustizia CE 13 dicembre 2007 c465/05. In base a tale pronuncia, la Repubblica italiana sarebbe venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 49 CE per aver richiesto, nell’ambito del T.U.L.P.S. di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che le imprese di vigilanza debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esercitano la propria attività.

Tale orientamento è stato anche recentemente seguito dalla VI Sezione con sentenza 28 ottobre 2010, n. 7640, che ha ricordato che la specifica richiesta di una sede in ciascuna provincia per le imprese di vigilanza, può essere solo giustificata da motivi imperativi di interesse generale e a condizione di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito, e che il controllo dell’attività di vigilanza privata non è condizionato dall’esistenza di una sede operativa in ogni provincia.

Nel caso in esame, seguendo l’orientamento dal giudice comunitario e rilevata

la contiguità delle due province e il sistema di controllo satellitare (GPS) di cui l’istituto interessato dispone, il Collegio ritiene dirimente il fatto che la sussistenza di siffatti superiori motivi di interesse pubblico non sia evidenziata negli atti impugnati.

Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dagli orientamenti indicati nelle citate sentenze.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’appello in epigrafe e conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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