Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3631 Carenza di interesse sopravvenuta Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il T.A.R. per l’Emilia con la sentenza in epigrafe accoglieva il ricorso n. 1319 del 2005, proposto dal signor G. O. avverso la nota rettorale prot. n. 48315 del 30 agosto 2005, confermata con nota prot. n. 60740 del 26 ottobre 2005, con la quale gli era stata comunicata l’impossibilità della sua nomina a professore associato – ancorché il medesimo, già ricercatore confermato nell’ambito del settore disciplinare LART/0/Musicologia e Storia della Musica e beneficiario della proroga al mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età (e dunque fino al 31 ottobre 2008), fosse stato risultato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato nel citato settore disciplinare -, con la motivazione che lo stesso avrebbe superato l’età anagrafica utile alla nomina.

Il T.A.R. motivava la pronuncia di accoglimento rilevando l’inconsistenza delle ragioni ostative indicate dall’Amministrazione, non rinvenibili nella disciplina legislativa, e condannava l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’Amministrazione soccombente, lamentando l’erronea applicazione degli artt. 24 d.P.R. n. 382/1980 e 16 d.lgs. n. 503/1992 e ribadendo la propria tesi che il ricorrente "non può legittimamente pretendere la nomina in un ruolo, quello dei professori associati, per accedere direttamente alla posizione di "fuori ruolo’" in ragione della sua età anagrafica.

L’Amministrazione chiedeva dunque, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.

3. Disattesa con ordinanza del 5 maggio 2006 l’istanza di sospensiva con riferimento alla nota prodotta dall’Amministrazione, contenente la rinuncia del ricorrente in primo grado alla nomina a professore associato, sul rilievo della conseguente cessazione dell’"interesse dell’Amministrazione ad ottenere la sospensione di una sentenza, che il ricorrente non intende portare ad esecuzione", all’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. A fronte dell’acquisita nota scritta del 5 aprile 2006 (pervenuta all’Amministrazione universitaria il 6 aprile 2006 e dalla stessa prodotta nel presente grado), nella quale il ricorrente in primo grado dichiara di "rinunciare alla nomina a professore Associato non confermato per il settore scientifico disciplinare L – ART/07Musicologia e Storia della Musica – presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali e alla relativa presa di servizio", non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse e dunque disporre l’annullamento senza rinvio della gravata sentenza.

Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3198 del 2006, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso in primo grado (n. 1319 del 2005) e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza senza rinvio; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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