Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3630 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Sardegna respingeva il ricorso n. 692 del 2005, proposto dalla società C. 2000 Group s.r.l. avverso l’esclusione dalla procedura di licitazione privata indetta dal Sovrintendente alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, per l’affidamento del servizio di assistenza al pubblico in occasione degli spettacoli e di affissione di locandine o distribuzione di materiale pubblicitario per il periodo 12 marzo 2005 – 31 dicembre 2005 (salvo proroga), disposta dalla commissione di gara nella seduta del 10 marzo 2005 sulla base del rilievo della mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal capitolato di gara.

In particolare, la commissione disponeva l’esclusione sotto il duplice profilo:

a) dell’inattività dell’impresa, risultante dalla certificazione della Camera di Commercio del 2 marzo 2005 allegata dalla stessa ricorrente;

b) della mancanza di 6 unità lavorative con contratto di lavoro di durata non inferiore alla durata dell’appalto, pure smentita dall’allegata documentazione contrastante con l’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

In particolare, il T.A.R. respingeva il primo motivo di ricorso – secondo cui la produzione del certificato C.C.I.A.A. sarebbe stato richiesto dall’art. 1, punto 1.2, lett. d., del capitolato di gara ai soli fini dell’individuazione della qualifica e del nominativo del legale rappresentante autorizzato alla stipulazione del contratto e al rilascio di quietanze, sicché la Commissione di gara non ne avrebbe potuto trarre delle inferenze probatorie relative all’asserita inoperatività della società, peraltro non corrispondenti alla situazione reale -, ritenendo che la commissione avesse legittimamente desunto dal certificato camerale l’inesistenza del requisito di operatività della società al momento di presentazione della domanda di partecipazione, prescritto dalla lex specialis, emergendo il relativo difetto de plano dalla documentazione acquisita alla procedura di gara.

Il T.A.R. disattendeva, altresì, il secondo motivo di ricorso – secondo cui in applicazione del capitolato di gara il requisito di operatività della società si sarebbe potuto dimostrare esclusivamente con la correlativa autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara -, ritenendo la valenza certificatoria della dichiarazione sostitutiva recessiva rispetto alle divergenti risultanze emergenti in modo immediato dai documenti di gara, ed escludendo che la Commissione fosse onerata di compiere ulteriori accertamenti istruttori.

Il T.A.R. affermava, poi, la legittimità dell’esclusione anche con riguardo alla mancanza del requisito occupazionale di almeno 6 unità lavorative con contratto di lavoro di durata non inferiore alla durata dell’appalto, prescritto dall’art. 1, punto 1.2, lett. f., del capitolato, smentito dalla documentazione di gara relativa ai curricula dei propri dipendenti, allegata dalla stessa ricorrente.

L’adito T.A.R. dichiarava, infine, assorbito il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria K. Group s.r.l., col quale quest’ultima aveva contestato l’interesse al ricorso in capo alla ricorrente principale, giacché la stessa sarebbe dovuta essere comunque esclusa per ulteriori violazioni della lex specialis, segnatamente per la carenza dell’ulteriore requisito dell’esperienza professionale nel settore dei servizi di assistenza al pubblico per lo spettacolo, prestati nei confronti di enti pubblici o imprese private.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente soccombente, sostanzialmente riproponendo i motivi dedotti in primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale della gravata sentenza, in particolare dolendosi dell’omessa pronuncia sul profilo di ricorso, secondo cui la commissione di gara, a fronte delle osservazioni presentate da essa ricorrente dopo l’aggiudicazione provvisoria e delle contrastanti emergenze documentali, avrebbe dovuto approfondire la verifica dei requisiti di partecipazione attraverso chiarimenti e integrazioni istruttorie.

La società chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

3. Costituendosi, l’appellata Amministrazione contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto.

4. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, la controinteressata in primo grado K. Group s.r.l. non si è costituita in questa fase del giudizio

5. All’udienza pubblica dell’8 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato.

6.1. Il capitolato di gara prescriveva, tra le altre condizioni e modalità di partecipazione alla gara – a norma dell’art. 1 previste a pena di esclusione -, la presenza di una "struttura operativa commercialmente riconosciuta (soci impiegati nell’impresa e/o dipendenti) composta da almeno 6 unità lavorative, con contratto di lavoro di durata non inferiore al periodo di validità dell’appalto", da attestare con la dichiarazione del legale rappresentante (punto 1.2, lett. f., dell’art. 1), nonché l’allegazione di un "certificato di iscrizione alla Camera di Commercio inerente la categoria oggetto dell’appalto di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti la qualifica ed il nominativo del legale rappresentante della Ditta o Società, autorizzato a stipulare contratti e a dare quietanza" (punto 1.2, lett. d., dell’art. 1).

6.2. Orbene, premesso che nel certificato C.C.I.A.A., recante la data del 2 marzo 2005, prodotta dall’odierna appellante nella busta contenente la documentazione amministrativa, è attestato testualmente che "L’impresa attualmente risulta non svolgere l’attività", si osserva che la commissione di gara, riunitasi il 10 marzo 2005, ore 13.30 (si rammenta che il termine ultimo di presentazione delle domande e offerte era fissata al 10 marzo 2005, ore 12.00, mentre la data di decorrenza del servizio oggetto di gara era fissata al 12 marzo 2005), ha desunto da suddetta certificazione l’insussistenza del requisito di partecipazione di una struttura imprenditoriale operativa e attiva.

Va, al riguardo, condiviso il giudizio di legittimità espresso dal T.A.R. sull’operato della Commissione di gara, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la verifica del requisito della presenza di una struttura imprenditoria operativa e attiva ben poteva essere effettuata dalla commissione sulla base di documenti diversi dall’autodichiarazione di cui al punto 1.2, lett. f., dell’art. 1 del capitolato, non essendo dalla previsione del bando enucleabile un principio di tipicità o esclusività della fonte di prova relativa a detto requisito e potendo a tal fine essere utilizzati tutti i documenti ritualmente acquisiti alla procedura, ivi compresa la certificazione C.C.I.A.A. prodotta ai sensi del punto 1.2, lett. d., dell’art. 1.

In secondo luogo, la notizia d’inattività dell’impresa, emergente dal certificato camerale, assumeva una particolare valenza probatoria, a ragione ritenuta prevalente rispetto a quella attribuibile alla dichiarazione ad hoc resa dal legale rappresentante, poiché si riferiva a un fatto inerente alla sfera di conoscenza della stessa partecipante alla gara, evidentemente comunicato in epoca non sospetta alla C.C.I.A.A., ed era inserita in un documento prodotto dalla stessa partecipante alla gara.

In terzo luogo, l’eventuale inesattezza delle risultanze del certificato poteva e doveva essere vagliata dall’odierna appellante prima dell’allegazione agli atti di gara, in applicazione del principio della leale collaborazione in funzione di un ordinato e tempestivo svolgimento delle operazioni di gara.

La commissione ha, poi, fatto corretta applicazione della massima di comune esperienza, secondo cui l’introduzione in un procedimento, ad opera della stessa parte interessata, di fatti a se sfavorevoli, assume una particolare valore probatorio in danno della parte che ne è l’autrice.

Né nella specie è ravvisabile una violazione del c.d. dovere di "soccorso" di cui all’art. 16 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio e corrispondente all’odierno art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Per un verso rilevano i tempi ristrettissimi della procedura, da rapportare all’evidente esigenza impellente di garantire la continuità del servizio, e per altro rileva l’imputabilità della particolare situazione probatoria sorta con riguardo al requisito di partecipazione in esame alla stessa condotta della partecipante alla gara; situazione probatoria, peraltro, non tanto connotata da un’insufficienza istruttoria della documentazione sottoposta al vaglio della commissione di gara, quanto dalle risultanze documentali positive circa l’assenza del requisito de quo, per le esposte ragioni (in una prospettiva prognostica ex ante, avuto riguardo all’operato della commissione) munite di un plausibile e ragionevole grado di attendibilità.

6.3. Sebbene l’accertamento della legittimità dell’esclusione dell’odierna ricorrente dalla gara, per la mancanza del requisito dell’esistenza di un’impresa operativa, su uno stretto piano logicogiuridico renda superfluo l’esame della questione relativa al secondo requisito ritenuto insussistente dalla commissione di gara – ossia, la presenza di 6 unità lavorative assunte per un periodo non inferiore alla durata dell’appalto de quo -, ciò non di meno anche a tal riguardo va confermato il giudizio affermativo della legittimità dell’operato della Commissione, cui è pervenuto il T.A.R.

Infatti, la Commissione ha ben potuto desumere dalla documentazione di gara prodotta dalla stessa ricorrente, in ispecie riguardante i curricula delle persone indicate quali addette al futuro servizio, l’assenza del requisito in esame, valendo al riguardo sostanzialmente le stesse, identiche considerazione svolte sopra sub 6.2. con riguardo alla assenza del requisito di cui si è discorso prima.

6.4. Per le esposte ragioni, l’appello va respinto, con assorbimento di ogni altra questione, irrilevante ai fini della decisione.

7. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (Ricorso n. 2714 del 2006), come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese di causa, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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