Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3629

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante innanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Il prof. E. C. ripropone le censure dedotte in primo grado.

La sentenza impugnata merita conferma, sia pure con diversa motivazione.

Dal decreto del 28 settembre 2004, prot. n. 5419 emergeva chiaramente che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, veniva assunto, in luogo dell’odierno appellante, il signor A. I.. Il ricorso introduttivo doveva essere pertanto notificato a tale soggetto in applicazione, ratione temporis, dell’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

In effetti, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado contiene un’annotazione recante il nome del controinteressato, ma la notificazione non risulta effettuata. Né, d’altro canto, risulta depositato un secondo originale dell’atto introduttivo del giudizio recante la notificazione al controinteressato. E non v’è dubbio che il ricorso dovesse essere notificato al controinteressato perché nella sua epigrafe compare l’indicazione del provvedimento del 28 settembre 2004, prot. n. 5419, di risoluzione del rapporto di lavoro.

La conferma che il ricorso non sia stato notificato emerge altresì dalla sentenza impugnata, che nella sua epigrafe non indica alcun controinteressato. Né l’originaria omissione può essere sanata dalla notificazione al controinteressato del ricorso per motivi aggiunti o dell’atto di appello avverso la sentenza.

Il ricorso di primo grado deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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