Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3627 Indennità di anzianità e buonuscita Magistrati e categorie equiparate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, magistrato ordinario a riposo, assume d’esser cessato dal servizio a decorrere dal 4 ottobre 1993. Egli adisce il giudice amministrativo per ottenere un’indennità di buonuscita d’importo maggiore a quello effettivamente liquidatogli, in quanto, a suo dire, l’INPDAP non avrebbe tenuto conto degli incrementi retributivi maturati nel corso del 1993.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso alla luce dell’art. 7, comma 3, d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, dalla l. 14 novembre 1992, n. 438), il quale stabilisce che, per l’anno 1993, non sono applicabili le norme che comunque rechino incrementi retributivi in conseguenza, tra l’altro, dell’attribuzione di trattamenti economici per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate, come appunto accade per i benefici retributivi di cui all’art. 2 l. 19 febbraio 1981 n. 27 ed all’art. 8 l. 23 dicembre 1991 n. 412.

L’INPDAP è infatti tenuto a calcolare siffatta indennità, a’sensi degli artt. 3 e 38 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, sulla base dello stipendio effettivamente percepito dall’interessato, così come esso si forma secondo le regole vigenti al tempo della cessazione dal servizio.

L’interessato ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe.

All’udienza dell’1 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe deducendo la violazione dell’art. 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che, al personale di magistratura, gli incrementi retributivi, spettanti dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993 a titolo di acconto sull’adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992.

La dedotta violazione non può condurre all’accoglimento della pretesa di parte ricorrente, per l’elementare considerazione che la norma invocata dal ricorrente è anteriore alla norma, applicata dal giudice di primo grado (art. 7, comma 3, d.l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito dalla l. 14 novembre 1992, n. 438), la quale esclude qualsiasi attribuzione di incrementi retributivi e, quindi, anche di quelli determinabili in via di mero acconto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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