Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 13-06-2011, n. 23699 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- A.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 10/12.11.2010 del tribunale di Catania che, in sede di appello, confermava il rigetto, disposto dal tribunale di Siracusa in data 27.4.2010, dell’istanza di revoca della misura coercitiva della custodia in carcere disposta nei di lui confronti dal gip presso il predetto tribunale di Catania in data 23.10.2007 per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso. Rilevava il giudicante che nelle more, in seguito al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame ed al conseguente annullamento con rinvio del provvedimento coercitivo, il giudice del riesame, il tribunale di Catania – con ordinanza depositata il 27.7.2010 confermava ancora una volta il provvedimento restrittivo e che, sempre nelle more, era intervenuta la sentenza di condanna in primo grado in ordine alla imputazione oggetto della predetta misura cautelare. Ne conseguiva la mancanza di interesse ad impugnare, da un lato, la conferma della presunzione, per il reato come contestato, di adeguatezza della misura coercitiva prevista dall’art. 275, dall’altro.

-2- Ricorre avverso l’ordinanza l’ A. che denuncia che la nuova ordinanza di riesame, a seguito dell’annullamento con rinvio in sede di legittimità della precedente, ne ripeteva il contenuto, ancora che l’intervento, nelle more, della sentenza di condanna in ordine al reato oggetto dell’ordinanza cautelare non precludeva la rivisitazione del contenuto dell’ordinanza di riesame in punto di sussistenza o meno degli indizi di colpevolezza. Concludeva il ricorrente chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

-3- Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero la sopravvenienza di una sentenza di condanna in ordine agli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell’appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto (v.

Sez. 1, 22.12.2009/19.1.2010, Siclari Rv 246037; Sez. 1, 14.7/1.8.2006, Barra, Rv 235267). Ne consegue l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione dell’imputato avverso il provvedimento de libertate, allorquando nelle more, per effetto della sentenza di condanna, anche se non definitiva, al titolo cautelare si sia sovrapposto una cognizione piena giudiziale in punto di colpevolezza in ordine al reato oggetto del provvedimento cautelare.

L’autonomia della decisione cautelare, inserita nel relativo procedimento incidentale, non può spingersi, in conformità anche a quanto enunciato dalla Corte cost. con sentenza n. 71 del 1996, sino al punto di porsi in contrasto con il contenuto della sentenza emessa nel procedimento principale, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti. La sentenza di condanna costituisce, in assenza di nuovi elementi di fatto, una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire compiutamente l’apprezzamento dei gravi indizi.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; n. 69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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