Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-06-2011, n. 3624 Energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ti Gennaro Terracciano e Cristina Lenoci e l’avvocato dello Stato Borgo;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo della Lombardia n. 482 del 19 ottobre 2009 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso il provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas recante il rigetto della richiesta del 30 gennaio 2007 di verifica e certificazione dei risparmi energetici.

Si è costituita la intimata Autorità per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

La società appellante ha prodotto memoria conclusiva in vista della udienza di discussione.

All’udienza del 12 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello è fondato.

A base della sentenza impugnata, declaratoria della inammissibilità del ricorso di primo grado, il Tar ha rilevato che la nota dell’Autorità del 2 ottobre 2010, recante il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, avesse carattere meramente confermativo rispetto alla pregressa nota, di analogo contenuto, del 9 maggio 2007 (cui d’altronde il provvedimento impugnato in primo grado faceva espresso riferimento).

La società appellante assume al contrario che, al di là del suo contenuto oggettivo, la nota impugnata in primo grado non avrebbe natura di atto meramente confermativo, per la assorbente ragione che la stessa tiene dietro ad una nuova istanza di certificazione della società appellante in cui,oltre al riesame del pregresso provvedimento negativo, si chiedeva anche di verificare la ammissibilità del medesimo progetto in relazione ad una distinta parentesi temporale (e cioè al primo semestre 2007, anziché al secondo semestre 2006). Già per tale circostanza, costituente un elemento di fatto nuovo (postulante una nuova attività istruttoria prima ancora che decisionale), la determinazione dell’Autorità gravata in primo grado non potrebbe ritenersi meramente confermativa della precedente; di tal che, sempre secondo la prospettazione dell’appellante, avrebbe errato il Tar a ritenere la inammissibilità del ricorso di primo grado, dato che il diniego di verifica e certificazione, quantomeno in relazione al nuovo semestre indicato dalla società istante, avrebbe i connotati di un nuovo provvedimento lesivo viziato da carenza motivazionale attesa la incongruità del rinvio relazionale al diniego opposto nel primo atto negativo.

La censura è fondata.

A base dell’originario diniego opposto dalla odierna Autorità intimata con la nota del 9 maggio 2007 vi è il rilievo che la spedizione dei buoni acquisto ai consumatori era stata effettuata in epoca successiva alla richiesta di certificazione, laddove ai sensi dell’art. 12 della delibera dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas n. 103/03 (contenente le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti utili all’ottenimento dei titoli di efficienza energetica) la richiesta di verifica e certificazione deve essere presentata solo dopo l’effettivo avvio delle attività (e comunque entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima).

Ora, è pacifico che nella nuova istanza del 15 settembre 2007 la odierna società appellante, oltre a stimolare i poteri di autotutela dell’Autorità (ai fini della ammissione del progetto di risparmio energetico per il secondo semestre 2006) ha introdotto il novum della valutabilità del medesimo progetto con riguardo al primo semestre 2007. In relazione a tale ultima parte della istanza, l’Autorità avrebbe dovuto assumere una nuova determinazione, sorretta da autonoma motivazione che non avrebbe potuto tout court coincidere con il pedissequo richiamo alla precedente decisione negativa, dato che la rilevata discrasia temporale della domanda (a base del primo diniego) non poteva oggettivamente predicarsi anche in ordine al diverso semestre (atteso che, in relazione al primo semestre 2007, la spedizione dei buoni acquisto era sicuramente antecedente).

Da quanto detto discende che erroneamente i giudici di primo grado hanno dichiarato la inammissibilità dell’originario ricorso, posto che a fronte dei nuovi elementi fattuali introdotti con la seconda richiesta di verifica e certificazione, è conseguito un nuovo provvedimento, non avente carattere meramente confermativo del primo, in quanto autonomamente lesivo delle ragioni della società istante. La sentenza di primo grado va pertanto sul punto integralmente riformata.

Quanto al merito delle censure fatte valere in primo grado e reiterate in questo grado, il Collegio osserva che merita condivisione il motivo afferente la carenza motivazionale dell’impugnato atto negativo. Infatti, per ciò che attiene al primo semestre 2007, l’Autorità non indica le specifiche ragioni per le quali il progetto di risparmio energetico proposto dalla odierna società appellante non sarebbe funzionale a far maturare alla stessa i cosiddetti certificati bianchi cui lo stesso è preordinato, essendo del tutto vacuo e il richiamo alla precedente determinazione negativa. In esecuzione della presente sentenza, pertanto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas prenderà compiutamente in esame la domanda della società ricorrente volta ad ottenere la verifica del progetto di risparmio energetico anche in relazione al primo semestre 2007 e richiederà se del caso alla medesima società tutta la documentazione necessaria ad assumere una determinazione conclusiva sulla assentibilità del progetto dalla stessa presentato.

In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto negli anzidetti limiti il ricorso di primo grado proposto dalla società E. P. 2. srl.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura formale del vizio rilevato
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 1519/2010), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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