Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 13-06-2011, n. 23698 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Il P.M. presso il tribunale di Como ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 13/15.12.2010 del predetto tribunale che, in sede esecutiva, rigettava la di lui istanza volta alla revoca della sospensione condizionale concesso, con sentenza irrevocabile del tribunale di Como in data 1.10.2008 di condanna di A.S., cittadino dell’Angola, per il delitto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, per aver riportato il predetto una seconda condanna, in data 15 luglio 2010 per un ulteriore identico reato.

Le ragioni sottese al ricorso, per l’aspetto formale, colgono nel segno nella misura in cui denunciato l’illegittimità del provvedimento rilevando che già in sede di cognizione del secondo procedimento il giudice aveva rigettato la richiesta della sospensione condizionale della pena, pur possibile per la seconda volta ai sensi del disposto di cui all’art. 164 c.p., ult. cpv.:

invero la pena inflitta con la seconda condanna – mesi otto di reclusione -, cumulata con quella irrogata in precedenza – ancora mesi atto reclusione – non superava i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.. Ma per ragioni sostanziali il ricorso deve essere rigettato, in base alla considerazione che il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter non è più previsto dalla legge come reato in seguito alla sentenza della Corte 28.4.2011 della Corte di Strasburgo perchè contraria alla direttiva del Parlamento europea e del Consiglio 16.12.2008. Di conseguenza è venuto a mancare il presupposto condizionante la decisione della Corte.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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