Corte Costituzionale ordinanza n. 298 ORDINANZA 06 – 15 ottobre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 42 del 20-10-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2008), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona
nel procedimento vertente tra la Latteria Sociale Ca’ de’ Stefani
s.c.a. e il Comune di Vescovato con ordinanza del 12 giugno 2009,
iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale,
dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 12 giugno 2009, la
Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato questione
di legittimita’ costituzionale, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dell’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008), nella parte in cui
prevede la irripetibilita’ delle somme versate a titolo di imposta
comunale sugli immobili (ICI) per i periodi precedenti all’anno 2008
dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i)
del comma 3-bis dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno
1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, nel testo introdotto dall’art. 42-bis del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale),
convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare in
ordine alla impugnazione del silenzio formatosi sulla istanza volta
ad ottenere il rimborso dell’ICI versata, riguardo agli anni di
imposta 2004 e 2005, dalla Latteria sociale Ca’ de’ Stefani s.c.a. al
Comune di Vescovato in relazione ad un fabbricato di proprieta’ della
cooperativa istante, da questa utilizzato per la attivita’ di
conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli conferiti dai soci;
che, affermata, pertanto, la strumentalita’ dell’immobile in
discorso rispetto alla attivita’ da essa svolta – che ne
comporterebbe la "ruralita’" e, di conseguenza, secondo quanto
disposto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 431), la esclusione dall’ICI – la Latteria
Ca’ de’ Stefani ha presentato l’istanza di rimborso rimasta, pero’,
senza esito;
che il rimettente, riferiti gli argomenti addotti dalla parte
ricorrente onde dimostrare la sua natura di imprenditore agricolo e,
pertanto, la non soggezione all’ICI degli immobili in suo possesso
che siano strumentali all’esercizio dell’impresa, aggiunge che il
Comune di Vescovato, nel costituirsi, aveva sostenuto che la forma
societaria attraverso la quale opera la ricorrente faceva venir meno
quelle esigenze di tutela che giustificano la esclusione dall’ICI per
i fabbricati rurali;
che, osserva il rimettente, il legislatore, con l’art. 2,
comma 4, della legge n. 244 del 2007, ha previsto la irripetibilita’
di quanto versato prima del 2008 a titolo di ICI dai soggetti
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis
dell’art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 in relazione alle
costruzioni di cui alla medesima lettera i);
che tale disposizione e’, secondo il rimettente, in contrasto
con l’art. 3 della Costituzione in quanto discrimina fra chi, avendo
pagato l’imposta, non e’ ammesso al rimborso e chi, invece, non
avendo corrisposto nulla, non e’ tenuto a versarla;
che, dato atto che analoga questione di legittimita’
costituzionale gia’ e’ stata sollevata da altra Commissione
tributaria, il rimettente rileva che, sulla base delle legislazione
vigente, il ricorso dovrebbe essere rigettato;
che, dato che ritiene indubbia la strumentalita’ del
fabbricato di proprieta’ della Latteria Ca’ de’ Stefani rispetto alla
attivita’ agricola dalla medesima svolta, solleva questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 244
del 2007, poiche’ siffatta disposizione, che spiega i suoi effetti
anche riguardo agli anni di imposta oggetto della istanza di
rimborso, violerebbe, ad avviso del rimettente, il principio di
ragionevolezza in quanto, impedendo il riconoscimento in favore della
ricorrente del diritto al rimborso dell’imposta non dovuta, crea
un’ingiustificata disparita’ di trattamento fra chi avendo versato
l’imposta non ha diritto alla ripetizione e chi, non avendola
versata, non e’ piu’ tenuto al pagamento.
Considerato che, la Commissione tributaria provinciale di Cremona
ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2008), nella parte in cui prevede la irripetibilita’
delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (di
seguito ICI) per i periodi precedenti all’anno 2008 dai soggetti
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis
dell’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori
interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
nel testo introdotto dall’art. 42-bis del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equita’ sociale), convertito con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, deducendone il contrasto con
l’art. 3 della Costituzione in quanto, premessa la esclusione
dall’ambito applicativo dell’ICI del possesso da parte delle Societa’
cooperative agricole delle costruzioni strumentali allo svolgimento
delle attivita’ di cui all’art. 2135 del codice civile, non consente
la ripetizione di quanto da esse gia’ pagato a titolo di ICI, cosi’
creando un’ingiustificata disparita’ di trattamento fra chi, avendo
pagato, non ha diritto al rimborso, e chi, non avendo pagato, non e’
tenuto ad alcun versamento;
che questa Corte, con sentenza n. 227 del 2009, successiva
alla ordinanza di rimessione, gia’ ha dichiarato la illegittimita’
costituzionale della disposizione censurata dalla Commissione
tributaria provinciale di Cremona;
che, per effetto di tale sentenza, la questione di
legittimita’ costituzionale della medesima disposizione e’ divenuta
priva di oggetto;
che deve, pertanto, essere dichiarata la manifesta
inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale
relativa alla detta disposizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008),
sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Cremona, con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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