Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 13-06-2011, n. 23696 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Varese ha respinto la domanda di differimento o di rateizzazione della pena pecuniaria inflitta a P.F. con la sentenza di condanna in esecuzione in regime di affidamento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94.

A ragione affermava che "l’interessato ha dichiarato di non potere adempiere il debito relativo alla multa e il lontano fine pena – 28.9.2015 – non consente di disporre il differimento dell’esecuzione in vista della possibile concessione del beneficio di cui all’art. 47, comma 12, o.p.". 2. Ricorre l’interessato personalmente e chiede l’annullamento del provvedimento denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

Osserva che il Magistrato di sorveglianza aveva confuso tra insolvenza e insolvibilità; che la situazione addotta era costituita da una situazione transeunte di impossibilità ad adempiere; che l’ordinanza impugnata travisava i presupposti per la concessione della rateizzazione non considerando gli impedimenti giuridici che ricorrevano nel caso di specie, nel quale il condannato si trovava in affidamento terapeutico; che il Tribunale aveva omesso di considerare l’impegno del condannato al pagamento di una rata di 500 Euro mensili, da aumentare al termine della esecuzione dell’affidamento.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

1.1. Sulla specifica istanza di rateizzazione della pena il Tribunale non ha in realtà neppure motivato.

1.2. L’affermazione poi che lo stesso condannato aveva dichiarato di "non poter adempiere", così facendo intendere che la situazione rappresentata era di assoluta insolvibilità, si pone in immotivata contraddizione quantomeno con la nota Uepe in atti, diligentemente allegata al ricorso, nonchè con la richiesta verbalizzata in sede di udienza camerale, secondo cui l’imputato affermava che in relazione a tale più limitato importo era in condizione di adempiere potendo contare sull’aiuto economico della madre e di parenti.

2. L’assenza pressochè completa di adeguata motivazione, oltre che degli eventuali accertamenti che, nel dubbio, era onere del Magistrato di sorveglianza disporre, impone dunque l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a Magistrato di sorveglianza perchè proceda a nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Varese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *