T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 15-06-2011, n. 3145 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in data 25 maggio 2010 e depositato il successivo 18 giugno, l’avv. G.T. proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza del Comune di Napoli al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 26091/2008 del 3/10/2008, con la quale l’intimata amministrazione comunale era stata condannata a pagare all’avvocato odierno ricorrente, a titolo di spese legali (in qualità di distrattario), la somma di "euro 600,00, in essi compresi diritti e spese generali, più IVA e CPA".

Il ricorrente, nel rappresentare di avere notificato atto di precetto, nonché atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, in relazione alle somme di cui egli era creditore in virtù di detta sentenza (passata in giudicato), deduceva tuttavia che il Comune di Napoli non aveva dato alcun riscontro a tali atti e che pertanto l’inadempimento era assolutamente ingiustificato.

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso, con nomina di commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione all’ordine di pagamento.

2. Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, in base alle seguenti considerazioni: l’azionata sentenza sarebbe stata riconosciuta come debito fuori bilancio nel mese di marzo 2009 e con delibera consiliare n. 13 del 30/7/2009 si sarebbe provveduto a liquidare gli importi dovuti; in particolare, per quanto riguarda le spese legali, sarebbe stato emanato atto di liquidazione n. 964/lsu del 16/10/2009 per la somma di euro 826,20, comprensiva di IVA e CPA, materialmente pagata con mandato n. 925 del 7/2/2011 (per cui, allo stato, non sussisterebbe alcuna inottemperanza); inoltre, sarebbero stati riconosciuti come debiti fuori bilancio n. 2 atti di precetto per la somma complessiva di euro 222,48 (liquidati con atti n. 1227 e n. 1228 del 7/10/2010); infine, l’amministrazione avrebbe erroneamente corrisposto al ricorrente anche le spese generali (pari al 12,5% della somma liquidata), spese che invece erano state ricomprese nella somma di euro 600,00 liquidata nella sentenza de qua.

3. In data 21 marzo 2011, il ricorrente depositava memoria difensiva, dando atto di avere ricevuto la corresponsione della somma di euro 826,20, comprensiva di IVA, CPA e spese generali. Riteneva tuttavia tale pagamento insufficiente, a fronte delle spese e dei diritti successivi maturati, per la differenza di ulteriori euro 512,90.

4. Alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2011, la causa veniva chiamata e introitata in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, occorre rilevare che risultano osservate dal ricorrente le formalità procedurali per l’esperimento del giudizio di ottemperanza e che risulta altresì rispettato il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1°, D.L. n. 669/1996 (conv. L. n. 30/1997).

Infatti, l’azionata sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n. 26091/2008 del 3/10/2008 è passata in giudicato (come da attestazione della competente cancelleria, agli atti) ed è stata notificata in forma esecutiva al Comune di Napoli in data 22/1/2009.

2. Ciò posto, il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Occorre premettere che l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49).

Inoltre, in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817).

Infine, il procedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del T.U. n. 267 del 2000, deve essere iniziato e concluso entro il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234; da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 31 maggio 2011, n. 2900, secondo cui, da un lato, "non è invocabile, nella specie, il principio del rispetto dell’ordine cronologico delle fatture pervenute all’Amministrazione, affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 18 giugno 2003, dal momento che tal principio riguarda le diverse ipotesi in cui la posizione debitoria dell’Amministrazione non sia stata oggetto di contestazione giudiziale sfociata in un provvedimento dotato della forza e dell’ efficacia del giudicato" e, dall’altro, "l’art. 14 cit., pur riferendosi, nella sua formulazione letterale, solo alle "amministrazioni dello Stato" ed agli "enti pubblici non economici", è tuttavia applicabile anche agli Enti Locali, in quanto la sua finalità è quella, comune a tutti gli enti pubblici obbligati ad osservare determinati procedimenti di spesa, di evitare l’aggressione dei creditori al patrimonio prima che tali procedimenti siano stati portati a compimento").

Orbene, nella fattispecie in esame, dagli atti di causa risulta che la resistente amministrazione comunale, dopo avere avviato il procedimento di riconoscimento del debito in questione come debito fuori bilancio nel mese di marzo 2009, ha poi provveduto al pagamento della somma di euro 826,20, comprensiva di IVA, CPA e spese generali, solo in data 7/2/2011.

Tale circostanza è pacifica (e ne dà atto anche il ricorrente nella memoria depositata il 21/3/2011).

Ora, se è vero che è stata corrisposta all’odierno ricorrente addirittura una somma maggiore di quella dovuta (in quanto gli sono state pagate anche le spese generali, che invece erano state espressamente incluse, nell’azionata sentenza, nella somma complessiva di euro 600, liquidata a titolo di spese legali), tuttavia è altrettanto vero che, nella specie, il procedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio non si è concluso entro il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 citato (con ciò esponendo l’amministrazione a responsabilità per il ritardo nell’adempimento, come chiarito dalla più sopra richiamata giurisprudenza di questa Sezione).

L’intervenuto adempimento comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’amministrazione comunale ha dato esecuzione all’azionata sentenza in corso di causa (facendo venir meno il presupposto dell’instaurato giudizio di ottemperanza, costituito dall’inerzia provvedimentale in relazione al "decisum" contenuto nel giudicato da eseguire).

Il lungo lasso di tempo trascorso sia dall’inizio della procedura di riconoscimento di debito che dalla notifica del titolo in forma esecutiva (che non ha consentito il rispetto della norma di cui all’art. 14 citato), comporta, invece, che il Comune di Napoli sia tenuto al pagamento delle ulteriori somme, a titolo di spese e diritti successivi, relative ad attività che il ricorrente ha dovuto porre in essere ai fini dell’instaurazione del presente giudizio (ed alle quali, con un adempimento tempestivo da parte della medesima amministrazione, non sarebbe andato incontro).

Al riguardo, deve, infatti, essere richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (condiviso da questa Sezione), ribadendo che sono dovute le spese successive strettamente correlate alle attività necessarie ad ottenere la definitività del titolo ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, se ed in quanto effettivamente sostenute (quali le spese di esame, di copia e di notificazione, di certificazione di definitività, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, ratione temporis ancora necessario), mentre non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c. (poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; C.d.S., sez. IV, 21 novembre 2001, n. 5923; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 242).

Nella fattispecie in esame, le spese successive dovute sono quelle indicate nell’atto di diffida notificato il 20 aprile 2010 (euro 226,00 per diritti ed euro 43,55 per spese).

3. Le spese legali relative al presente giudizio seguono la soccombenza virtuale e sono quindi poste a carico del Comune resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese successive di cui in motivazione (euro 226,00 per diritti ed euro 43,55 per spese), nonché delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio (nella misura complessiva di euro 300,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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