Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23651 Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 3.11.2010 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari dell’8.11.2007, con la quale F.D., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno, era stato condannato alta pena (condonata) di mesi 3 di reclusione ed Euro 250,00 di multa per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, come modif. dal D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 1, perchè, nella qualità di titolare della ditta F. D., ometteva di versare, nei termini di legge, le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, per il periodo dall’1.11.2003 al 318.2004 (esclusi i mesi di febbraio ed aprile 2004).

Dopo aver premesso che,con l’unico motivo di impugnazione l’appellante non aveva sollevato alcuna contestazione in ordine al reato ascritto, avendo lamentato solo di non aver ricevuto l’avviso di accertamento e la diffida all’adempimento (spediti ad un indirizzo diverso dalla sua residenza) e che comunque al momento della celebrazione del giudizio di primo grado aveva già provveduto a sanare la posizione contributiva, riteneva la Corte territoriale che le doglianze difensive fossero infondate. La notifica era infatti avvenuta regolarmente all’indirizzo indicato dallo stesso F. nel verbale ispettivo e i pagamenti erano stati effettuati, a partire dal novembre 2005, e quindi oltre il termine di tre mesi decorrenti dalla data della notifica (avvenuta il 14 novembre 2004).

2) Propone ricorso per cassazione il F., a mezzo del difensore, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, conv. in L. n. 638 del 1983.

Erroneamente la Corte territoriale non ha applicato la causa di non punibilità prevista dalla norma sopraindicata. Come emerge dalla stessa sentenza della Corte di Appello, il ricorrente al momento del giudizio di primo grado aveva provveduto alla completa regolarizzazione. Peraltro, la decorrenza dei tre mesi dalla notifica dell’avviso di accertamento, presuppone una regolare ed effettiva conoscenza. Nel caso di specie il F. non è mai venuto a conoscenza della contestazione (restituita al mittente per compiuta giacenza) inoltrata per la notifica, tra l’altro, a via (OMISSIS) piuttosto che alla via (OMISSIS) (luogo quest’ultimo di residenza come da certificato prodotto).

3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) La Corte territoriale ha, correttamente, motivato in ordine alla eccezione sollevata con i motivi di appello, rilevando che la notifica del verbale di accertamento e contestazione fu effettuata,regolarmente, nel luogo (via (OMISSIS)) indicato espressamente, come sua residenza, dal medesimo F. D. in sede di verbale di ispezione del 17.9.2004. Nè risultava che, successivamente, il F. avesse comunicato la variazione di tale domicilio.

In ogni caso, i pagamenti volti a sanare la posizione contributiva erano avvenuti tardivamente anche rispetto alla "contestazione in sede giudiziaria".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto – rendendo operante la causa di non punibilità prevista dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 – decorre, dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio" (o eventualmente dalla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.) cfr. Cass. pen. sez. 3? n.41277 del 28.9.2004; conf. Cass. sez. 3^ n.27258 del 16.5.2007; sez. 3^ n.38501 del 25.9.2007; sez. 3^ n. 4723 del 12.12.2007. Con la notifica del decreto di citazione o dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., invero, "l’interessato ha avuto sicura conoscenza dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è posto in grado di sanare le contestate violazioni" (Cass. sez. 3^ n.38501/2007 cit.). Nel caso di specie, il F. ebbe, in ogni caso, conoscenza dell’accertamento svolto fin dal momento della notifica del decreto penale in data 29.3.2006 (fol. 6).

I pagamenti integrali, secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado, risultano, invece, effettuati fino al marzo 2007 e quindi ben oltre il termine di tre mesi, decorrenti, comunque, dalla suddetta notifica.

3.2) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congrue determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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