T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 523

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con sentenza n. 212/09 indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina ha condannato il Comune di Terracina a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento, dei danni la somma di euro 4.636,86, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e spese di procedura;

Premesso che l’istante con il ricorso all’esame denuncia che il Comune di Terracina non ha provveduto al saldo di quanto dovutole, nonostante l’avvenuto passaggio in giudicato della vista sentenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) assegna al Comune di Terracina, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro mille.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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