Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-10-2011, n. 21603 Sanzioni

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mento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che B.C. ha proposto, a mezzo del servizio postale, ricorso in opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2 dalla SAT s.r.l. per conto del Comune di Settimo Torinese, per violazione di norme del C.d.S.;

che con il ricorso – pervenuto nella cancelleria del Giudice di pace di Torino il 7 gennaio 2009 – l’opponente allegava che detta ingiunzione, in assenza dell’indispensabile previa notificazione del verbale di contestazione, era il primo atto attraverso il quale l’Amministrazione opposta aveva manifestato la propria pretesa sanzionatoria;

che il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di pace, con proprio provvedimento del 21 gennaio 2009, ha restituito al B. l’atto introduttivo, informando il ricorrente "che per i ricorsi contro le ingiunzioni di pagamento della SAT s.r.l. non è possibile seguire la procedura prevista dalla L. n. 689 del 1981 che ne permetteva l’invio per posta e affidava all’Ufficio del Giudice di pace l’onere delle notifiche, ma, a norma del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 è necessario presentarsi personalmente presso i nostri Uffici dalle ore 8.30 alle ore 13.30, dal lunedì al sabato, per la compilazione degli appositi moduli e per il pagamento del contributo unificato da Euro 30,00 in su a seconda del valore della causa, e provvederà poi a notificare il ricorso stesso alla controparte attraverso gli Ufficiali giudiziari";

che per la cassazione di detto provvedimento il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 marzo 2010, sulla base di un motivo;

che l’intimato Comune non ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 204-bis C.d.S., comma 1, e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 con conseguente nullità del provvedimento e del procedimento per violazione di norme processuali, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

che il motivo si conclude con il quesito se il giudice, tempestivamente adito ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., comma 1, e della L. n. 689 del 1981, art. 22 in opposizione ad un’ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 per la riscossione coattiva di somme derivanti da violazioni di norme del codice della strada, ingiunzione che, nel ricorso, sia stata dichiarata essere il primo atto pervenuto all’intimato in ordine di tempo, possa rifiutarsi di iscrivere la causa a ruolo e, quindi, di fatto, possa ordinare l’inammissibilità dell’opposizione medesima, ovvero se, invece, debba iscrivere la causa a ruolo e fissare l’udienza avanti a sè per la prosecuzione del giudizio secondo le regole processuali di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

che il ricorso è inammissibile, perchè – come già statuito da questa Corte in identica fattispecie (Sez. 2^, 16 giugno 2010, n. 14560) – la missiva con cui il coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace, ricevuto a mezzo del servizio postale un ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., fornisca al ricorrente indicazioni sulle modalità da seguire per l’iscrizione a ruolo della causa e per l’instaurazione del contraddittorio, non ha natura di ordinanza decisoria, emessa per la definizione del giudizio di opposizione, come tale ricorribile per cassazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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