Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 13-06-2011, n. 23644 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

à.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia. con sentenza del 3/6/09, dichiarava M.P. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 83 e 95 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e lo condannava alla pena di giorni 18 di arresto ed Euro 22.000.00 di ammenda: ordinava la demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato dal prevenuto, con sentenza del 19/4/2010 ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione il M. a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:

– il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare tutti i reati estinti per prescrizione;

– ha errato la Corte distrettuale nel ritenere infondata la eccezione di nullità relativa alla dichiarazione di contumacia dell’imputato in assenza del difensore di fiducia ed in presenza del difensore di ufficio, che aveva dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze, proclamata dalla classe forense:

– insussistenza di prove in merito alla titolarità in capo all’imputato della proprietà dell’area in cui è stata realizzata la tettoia:

– in ogni caso per la realizzazione dell’opera non necessitava permesso di costruire.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

La difesa del prevenuto eccepisce la prescrizione dei reati contestati in quanto il giudice nel rinviare il processo su richiesta del difensore per astensione dalle udienze aveva sospeso il termine prescrizionale "per il tempo dell’impedimento aumentato di giorni 60"; il tempo dell’impedimento era di un giorno, dovuto allo sciopero degli avvocati, a cui andavano aggiunti i predetti 60 giorni disposti dal decidente.

Questo Collegio ritiene che nel caso in esame non possa essere applicato il principio, affermato, ormai univocamente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rinvio della udienza su richiesta del difensore, motivata dalla adesione dello stesso alla astensione collettiva, non da luogo ad un caso di sospensione per impedimento e quindi, il corso della prescrizione rimane sospeso per tutto il periodo del differimento (ex plurimis Cass. 22/5/08. n. 20574). perchè deve considerarsi prevalente quanto disposto dal Tribunale col fissare, in maniera specifica il tempo di detta sospensione, che va computato, ai fini della prescrizione, nella misura indicata dal Tribunale.

Ne consegue che, essendo la data di commissione dei reati fissata al 22/3/05, le violazioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e ex D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 si sono prescritte alla data del 23/10/09 (anni 4 e mesi 6 i giorni 61): mentre la contravvenzione attinente alla mancata osservanza, della normativa antisismica si è prescritta il 22/4/08 (anni tre giorni 61), tutte, quindi, anteriormente alla pronuncia della Corte territoriale.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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