T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 15-06-2011, n. 5316 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig. K., cittadino tunisino, impugna il decreto in epigrafe con cui lo Sportello unico immigrazione ha rigettato la domanda di emersione da lavoro irregolare domestico di sostegno al bisogno familiare presentata a suo favore in quanto il datore di lavoro era stato ritenuto privo del prescritto requisito reddituale.

Con ordinanza n. 61 del 11.1.2011 l’istanza di sospensiva è stata accolta considerato che l’art. 1 ter del D.L. 172009 n. 78, convertito in legge L. 3 agosto 2009, n. 102 al comma 4 lett d) prevede, quale requisito reddituale, il possesso di un reddito imponibile non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

Con nota depositata in data 14.5.2011 l’Amministrazione intimata ha rappresentato di aver nelle more provveduto ad annullare, in via di autotutela, il provvedimento impugnato, rilasciando all’interessato il titolo autorizzatorio richiesto.

Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite, in mancanza di opposizione da parte ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *